Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


I TERMINI, STABILITI DALLA LEGGE N. 47 DEL 2015, PER IL DEPOSITO DELL’ORDINANZA CHE HA DECISO IL RIESAME SONO APPLICABILI ALLE DECISIONI EMESSE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (Cass., sez. I, 11 febbraio 2016, n. 5774) Come è noto nell’ambito del procedimento incidentale di riesame, l’art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato il comma 10 dell’art. 309 c.p.p., stabilendo che «l’ordinanza decisoria debba essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni»; in tali ipotesi il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. L’inosservanza di tali termini perentori comporta la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, il divieto della sua rinnovazione. Non è chiaro tuttavia se la norma novellata sia o meno applicabile alle decisioni emesse in data antecedente a quella in cui sono entrati in vigore i nuovi termini, qualora l’ordinanza sia stata pronunciata dal tribunale in sede di riesame prima dell’8 maggio 2015 – data dell’entrata in vigore della legge –, ma la motivazione della decisione non sia stata depositata nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riforma, né sia stata disposta una proroga. La questione delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini fissati dalla novella per la stesura della motivazione della pronuncia sul riesame, quando tale decisione sia stata assunta precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina, è stata diversamente risolta dalla giurisprudenza. Nella sentenza in esame la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 309, comma 10, c.p.p., nella sua nuova formulazione, alle decisioni emesse prima dell’entrata in vigore della novella. Pur non mettendo in discussione, in mancanza di una disciplina transitoria, il valore del principio tempus regit actum, secondo cui, nei casi di successione di norme nel tempo, ciascuna attività processuale va tendenzialmente assoggettata alla normativa del tempo in cui essa si verifica, la Suprema Corte ritiene essenziale apprezzare il contenuto di ogni singola disposizione e rapportare ogni innovazione alle sue potenziali ricadute sui procedimenti in atto. In base all’analisi delle disposizioni che individuano diritti, facoltà, oneri, e decadenze nella fase delle impugnazioni, si deve escludere – ad avviso della Cassazione – che l’appli­cazione del principio tempus regit actum determini l’applicabilità delle novità normative al [continua..]

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