LA CONDIZIONE DI QUASI FLAGRANZA NELL’IPOTESI DI INSEGUIMENTO DELLA PERSONA INDIZIATA DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
(Cass. Sez. I, 3 ottobre 2014, n. 43394)
La nozione di quasi flagranza è stata recentemente oggetto di una pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione che, pur prendendo atto dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ha optato per una lettura restrittiva dell’art. 382 c.p.p. La pronuncia si segnala non solo per il contrasto giurisprudenziale emergente sulla portata del concetto di quasi flagranza, ma anche per le nuove argomentazioni proposte a sostegno dell’interpretazione più rigorosa.
Nel caso portato all’attenzione della Corte viene in rilievo l’ipotesi di quasi flagranza costituita dall’inseguimento, subito dopo il reato, dell’indiziato da parte della polizia giudiziaria, della persona offesa o da altre persone: in particolare viene in considerazione non tanto la valutazione, secondo criteri più o meno restrittivi, della correlazione temporale tra delitto commesso e avvenuto inseguimento, quanto la rilevanza della diretta percezione dell’azione delittuosa ai fini dell’inseguimento e della cattura dell’indiziato.
Secondo l’orientamento prevalente lo stato di quasi flagranza legittima l’arresto qualora l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria stessa, in quanto ciò che qualifica l’inseguimento di cui all’art. 382 c.p.p., a prescindere dai tempi e dalla durata dell’inseguimento stesso, è la diretta e autonoma percezione dei fatti da parte della persona che si pone all’inseguimento e l’assenza di ogni soluzione di continuità; viceversa, qualora l’inseguimento sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi o della denuncia della persona offesa, non può ravvisarsi la situazione della quasi flagranza (Cass., sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 15912; Cass., sez. II, 3 aprile 2012, n. 19002; Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 34918; Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, n. 19078; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2006, n. 7161; Cass., sez. IV, 5 febbraio 2004, n. 17619).
L’orientamento minoritario, ma costante, configura invece la quasi flagranza anche in difetto dei requisiti della diretta percezione della azione delittuosa, da parte della polizia giudiziaria o del privato, e della immediatezza dell’inseguimento: secondo questo indirizzo il termine “inseguimento” ha un significato tecnico-giuridico che trascende, anche se comprende, quello etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell’azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non [continua..]