Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Nicola Triggiani)


SEQUESTRO PREVENTIVO DI ANIMALI Il 15 maggio 2017 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la proposta di legge C. n. 4339, d’iniziativa dell’on. Brambilla, recante «Modifiche all’articolo 260 del codice di procedura penale in materia di sequestro di animali». La proposta di legge ha come finalità la tutela del benessere degli animali vittime del reato di maltrattamenti (art. 544-ter c.p.) o impiegati in spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) o in combattimenti (art. 544-quinquies c.p.) e sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., eventualmente anche in via d’urgenza ad opera della polizia giudiziaria. Al riguardo è opportuno ricordare che la Corte di cassazione ha da tempo affermato che nella nozione di beni mobili assoggettabili a sequestro preventivo in quanto “cose pertinenti al reato” debbono necessariamente farsi rientrare anche gli animali, non potendo questi essere considerati “persone” e dovendo, quindi, necessariamente essere assimilati, anche ai fini della legge processuale, secondo i princìpi civilistici, alle “cose” (v. Cass., sez. V, 11 ottobre 2011, n. 231/12, Capozza; Cass., Sez. I, 25 gennaio 1995, n. 373, Villano). La finalità del sequestro è duplice: da un lato, impedire l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri reati, allontanando l’animale dalla libera disponibilità del presunto autore dei maltrattamenti; dall’altro, preservare il benessere dell’animale stesso nelle more del giudizio, in attesa dell’e­ventuale confisca. Confisca che, ai sensi dell’art. 544-sexies c.p., deve essere sempre disposta – a meno che l’animale appartenga a persona estranea al reato – in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per i sopracitati reati. L’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al R.D. n. 601 del 1931, dispone che gli animali sequestrati o confiscati siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta – individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno –, tenendo così in debita considerazione la peculiare natura dei “beni” oggetto di sequestro come esseri senzienti: nulla è però esplicitamente detto circa le attività e le modalità di custodia né circa le forme in cui deve essere attuata: di conseguenza è il giudice che di volta in volta è chiamato a determinarne i contenuti, in linea con la tutela delle esigenze e delle caratteristiche etologiche dell’animale sequestrato. Per la stessa ragione, le associazioni animaliste richiedenti, a [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017