Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Marilena Colamussi)


NUOVI PALETTI ALL’APPLICAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER LE DONNE MADRI O IN GRAVIDANZA Il 26 luglio 2016 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 2401, d’iniziativa dei sen. Lo Giudice e altri, recante «Modifiche al codice di procedura penale per il coordinamento delle norme sulla custodia cautelare in carcere delle donne madri o in gravidanza con le disposizioni relative alla sospensione della pena». Il disegno di legge, benché consti di un unico articolo, incide in termini significativi sul criterio di proporzionalità nella scelta delle misure cautelari e, in particolare, sul regime inibitorio relativo alla custodia cautelare in carcere per le donne in stato di gravidanza, o madri di prole di età inferiore ad  un anno. La principale novità che si intende introdurre con il d.d.l. S. 2401 consiste in un ennesimo ampliamento dell’art. 275 c.p.p., mediante l’inserimento di un nuovo comma (“2-bis.1”), che inibisce l’appli­cazione della custodia cautelare in carcere nei casi per i quali il codice penale prescrive il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la donna incinta e per la madre di infante di età inferiore ad anni uno, ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 1 e n. 2, c.p. Il progetto di riforma nella prima parte ripropone le stesse clausole di salvezza previste dal comma precedente (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.), in ordine all’inoperatività del divieto di carcerazione cautelare per i delitti più gravi o di violenza personale (art. 275, comma 3, c.p.p.), come pure nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni imposte da una misura cautelare (art. 276, comma 1-ter, c.p.p. e art. 280, comma 3, c.p.p.). Nulla quaestio sull’opportunità di armonizzare il regime previsto dal codice penale sul differimento obbligatorio dell’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, nei riguardi della donna in gravidanza, o madre di prole di età inferiore a un anno, con il regime custodiale della donna che si trovi nel medesimo status, allo scopo di tutelare la maternità e l’infanzia (art. 31, comma 2, Cost.). Il sistema attuale, infatti, appare incoerente sul piano dei valori costituzionali, in quanto paradossalmente garantisce mag­giore tutela alla donna gravida o madre di infante nella fase di esecuzione della pena, piuttosto che nella fase cautelare, laddove dovrebbe governare anche il principio fondamentale della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.). In termini applicativi, la disciplina vigente sembra irrazionale perché prevede il rinvio dell’esecuzione della pena definitiva nei confronti della persona condannata incinta o madre di neonato, mentre per l’imputata nelle stesse condizioni consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere, ove il [continua..]

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