Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De Jure Condendo (di Orietta Bruno)


CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AI PATRIMONI ILLECITI Accompagnato da corpose note illustrative, è all’attenzione delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato il d.d.l. S. 1687 rubricato «Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale, al codice penale, al codice civile e ad altri testi normativi per un contrasto più efficace del fenomeno corruttivo delle accumulazioni illecite di ricchezza da parte della criminalità organizzata anche mafiosa. Disposizioni per la prevenzione del riciclaggio nei contratti pubblici e nell’erogazione dei finanziamenti pubblici». Restringendo il campo alle norme di carattere procedurale, va detto che all’art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) si pensa di aggiungere, alla fine, il seguente periodo teso a prevedere un’attività informativa da parte del magistrato: «Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del codice penale» il pubblico ministero dà notizia all’Autorità nazionale anticorruzione, informandola sulla imputazione». Modifiche sono previste, per una maggiore «efficienza», nei procedimenti esecutivi e di cognizione con detenuti. Più esattamente, all’art. 666 c.p.p. dovrebbero essere apportate le limature che seguono: al comma 4, il secondo periodo è soppresso; mentre, dopo il comma 4, verrebbero aggiunti altri tre nei quali dovrebbe stabilirsi che l’interessato il quale ne fa richiesta «è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall’art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie» del codice di procedura penale con le tecniche “qui” previste. La novella dovrebbe intervenire, poi, sull’art. 666, comma 4-ter per cui, ove l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all’udienza dovrebbe svolgersi a distanza, mediante il collegamento audiovisivo, anche nelle ipotesi diverse da quelle exart. 146 disp. att. coord. e trans. Si prevede, quindi, l’appli­ca­zione, in quanto compatibile, del menzionato art. 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. Mancando mezzi adeguati, il giudice prescrive che l’interessato venga sentito, prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Si vorrebbe introdurre anche un comma 4-quater per cui, nei casi del comma 4-ter, l’organo giurisdizionale, se reputa necessaria, in ogni caso, la presenza dell’interessato all’udienza, «ne dispone la traduzione». Per l’art. 146-bis delle norme di attuazione, coordinamento [continua..]

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