Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


NORMATIVA ANTICORRUZIONE E REGIME TRANSITORIO Uno dei perni della riforma portata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “spazza corrotti”) è rappresentato, per quanto riguarda la fase esecutiva, dalle modifiche intese a rafforzare l’effetto dissuasivo della pena applicata con riferimento a determinati reati contro la pubblica amministrazione. “Punta di lancia” di tale intervento sono state le modifiche contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 1 della ridetta legge. La lett.b), comma 6, dell’art. 1 ha operato un’interpolazione dell’art. 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, inserendo taluni reati (i.e. peculato, escluso quello d’uso; concussione; corruzione impropria; corruzione propria, semplice e aggravata; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di incaricato di pubblico servizio; corruzione attiva; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri) nel catalogo di quelli assolutamente ostativi all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, salvo che vi sia collaborazione con la giustizia. Tanto importa la conseguenza che, in relazione alle condanne applicate per tali delitti, non sarà consentita la sospensione dell’ordine di carcerazione, in forza del disposto di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e l’operatività delle forme di esecuzione extramuraria, sia di tipo trattamentale che di natura propriamente alternativa alla detenzione, imponendosi ai condannati per tali reati “l’assaggio di carcere”. L’obiettivo avuto di mira dal legislatore, nell’inserire nel doppio binario penitenziario le sopra indicate fattispecie delittuose, è stato all’evidenza quello di indurre gli autori di tali reati appunto a collaborare con la giustizia al fine di evitare le preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari, aumentando l’effetto dissuasivo e generalpreventivodella pena in relazione a fattispecie criminose che sono state così equiparate, per gli effetti dell’esecuzione penale, ai delitti di mafia e terrorismo. La particolare severità della legge c.d. “spazza corrotti”, basata su un’opzione di politica legislativa che ha tradotto in norme l’allarme destato dalla virulenza che il fenomeno corruttivo ha assunto nel nostro Paese, con le sue connesse e conseguenti ricadute sull’economia nazionale, ha suscitato sin da subito alcune perplessità circa il rispetto delle coordinate costituzionali che caratterizzano la materia dell’esecuzione penale, sotto il profilo dei principi – più [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019