Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Gioia Sambuco)


TRUFFA E CIRCONVENZIONE DI INCAPACE IN DANNO DI ULTRASESSANTACINQUENNI Il 6 dicembre 2016 è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il d.d.l. C. 4130 – «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni», d’inizia­tiva dell’on. Ermini David e altri. Come emerge dalla Relazione di accompagnamento, l’obiettivo della proposta, presentata alla Camera il 2 novembre 2016, muove dalla sempre più sentita esigenza di arginare il dilagante e allarmante fenomeno criminale delle truffe in danno di persone anziane. Il d.d.l. in esame si compone di quattro articoli ed introduce al secondo comma dell’art. 640 c.p., il numero 2-ter; in particolare, la novella prevede una (nuova) circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di truffa: la condotta perpetrata nei confronti di persona ultrasessantacinquenne comporta un aggravamento di pena (e risulta punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549) rispetto alla fattispecie base del reato di truffa (punita, invece, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.031). L’operatività della circostanza de qua, chiaramente, non si estende nei confronti di tutti quei soggetti in stato d’incapacità a causa di patologie di decadimento ovvero di indebolimento delle facoltà mentali, ipotesi, queste, per le quali trova invero applicazione la diversa fattispecie criminosa di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 c.p. All’aumento di pena massima a cinque anni di reclusione cristallizzato nella nuova disposizione di cui al comma 2-ter consegue l’applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere. Per tale ragione, coerentemente, il d.d.l. in commento prevede altresì, all’art. 3, per la suddetta circostanza aggravante ad effetto speciale, una vera e propria deroga al principio generale sancito sub art. 275, comma 2-bis, c.p.p. (secondo cui il giudice non deve applicare la misura della custodia cautelare in carcere qualora ritenga che, all’esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni di reclusione). Per effetto dell’art. 4 del d.d.l. in commento, inoltre, è prevista una modifica all’art. 380 c.p.p., inserendo, nel novero dei reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza obbligatorio anche quello di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci. Infine, l’art. 2 del disposto normativo de quo, prevede che la sospensione condizionale della pena debba essere condizionata alle restituzioni e al risarcimento del danno, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, rendendo [continua..]

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