RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE, DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
È all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il corposo d.d.l. C. 2798 – «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltreché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena», d’iniziativa del Ministro della Giustizia Orlando, di concerto con il Ministro dell’Interno Alfano e con il Ministro dell’Economia Padoan.
Come emerge dalla Relazione di accompagnamento, l’articolato d.d.l. – presentato alla Camera il 23 dicembre 2014 – ha un duplice obiettivo: da un lato, migliorare l’efficienza del processo penale e dell’ordinamento penitenziario in generale, attraverso una maggiore attenzione al tema della tutela di tutti i diritti coinvolti nell’accertamento del reato; dall’altro, perfezionare la normativa di repressione del delitto di corruzione, fenomeno criminale dilagante.
In estrema sintesi, oltre alla disciplina processuale, oggetto di puntuale disamina in questa sede, si apportano notevoli modifiche alla normativa sostanziale (Titolo I), inasprendo le pene del delitto di corruzione (art. 3), anche al fine di aumentare i relativi tempi di prescrizione; inoltre, si migliora (art. 4) il già efficace strumento della c.d. “confisca estesa”, prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sopravvenga una causa estintiva del reato oggetto di accertamento. Al fine di assicurare che il prezzo o il profitto di questo grave delitto sia sempre oggetto di recupero a fini di confisca, si stabilisce poi che l’imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento o l’emissione di una condanna a pena predeterminata, debba restituire l’integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena l’inammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio.
Rilevanti gli aspetti processuali che il d.d.l. intende modificare. In primis, l’art. 1, interpolando il codice penale con l’inserimento dell’art. 162 ter, conia una nuova causa di estinzione del reato: in riferimento ai soli reati procedibili a querela, si prevede che l’imputato abbia l’opportunità di uscire dal processo realizzando condotte riparatorie del danno derivante dal reato, al più tardi prima che abbia inizio il dibattimento. Apprezzabile l’estensione dell’operatività di questo istituto anche per alcuni specifici reati che, pur procedibili d’ufficio, si caratterizzano parimenti per la loro natura spiccatamente individuale.
Completa la disciplina la [continua..]