Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Orietta Bruno)


I NUOVI DELITTI DI TRUFFA E CIRCONVENZIONE DI PERSONA INCAPACE IN DANNO DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI: LE RIPERCUSSIONI SUL C.P.P. Tra le recenti proposte di legge spicca il progetto S. 2909, già approvato dalla Camera dei Deputati il 20 settembre 2017, che riprende i contenuti del precedente C. 4130 («Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni»). D’iniziativa dell’on. Ermini, si prefigge lo scopo – come emerge dalla breve Relazione illustrativa – di «arginare il fenomeno criminale delle truffe in danno di persone anziane» e, quindi, un reato «odioso» che, oltre ad attentare al patrimonio di «persone deboli», «le ferisce profondamente nell’animo», talvolta con contraccolpi di tenore «psicologico e sociale». Il provvedimento in esame agisce su due fronti. Sul piano del diritto penale sostanziale, si vorrebbe introdurre una nuova fattispecie, l’art. 643 bis c.p. («Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili»), che dovrebbe prevedere un aggravamento di pena rispetto alla fattispecie base ex art. 643 c.p. (punita, viceversa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.031 euro) laddove tale delitto contro il patrimonio, mediante frode, sia perpetrato nei confronti di un soggetto ultrasessantacinquenne. Questi, tuttavia, non dovrebbe trovarsi in stato d’incapacità a causa di patologie di decadimento, ovvero di indebolimento delle facoltà mentali; in tali circostanze, si applicherebbe la norma di cui al­l’art. 643 c.p. Il testo è esattamente: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell’età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell’abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora o all’interno o in prossimità di esercizi commerciali, di uffici postali, di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un’offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l’utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso». Di conseguenza, alla previsione ex art. 640 quater del c.p. le parole «e [continua..]

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