Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA È stato assegnato il 14 settembre 2016 alla Commissione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 2464, d’iniziativa dei senatori Bencini e Romani, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza domestica e la tutela delle vittime di reati particolarmente violenti» che mira a dare ulteriore impulso – considerati i numeri statistici riportati dall’Istat, ancora preoccupanti – all’evoluzione della legislazione italiana in materia di violenza contro le donne. Come ricordato nella Relazione illustrativa della proposta, l’ordinamento sovranazionale sollecita costantemente gli Stati (da ultimo, con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) a predisporre con urgenza rimedi adeguati per la prevenzione e la repressione, nonché per la tutela delle vittime. Sulla scorta di quanto già introdotto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, e dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 che, rispettivamente, avevano esteso i termini per proporre querela per i reati di violenza sessuale e di stalking, l’articolo 1 modifica il codice penale estendendo il termine per proporre querela da tre a sei mesi per una serie più ampia di reati (quelli previsti dagli artt. 581, 582, 605, 609, 610, 612 c.p.), laddove gli stessi siano riconducibili all’ambito della violenza domestica così come delineata dall’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Le novità di carattere processuale (art. 2) riguardano la limitazione all’accesso ai riti alternativi di natura premiale, secondo una tendenza già inaugurata in altri disegni di legge. In particolare, si esclude che gli autori dei reati commessi nell’ambito del citato art. 3 possano accedere alla applicazione della pena su richiesta delle parti e si impedisce che gli autori dei reati di cui agli artt. 572, 575, 582 secondo comma, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., commessi nel medesimo ambito, possano accedere al rito abbreviato. Mirando ad introdurre una serie di modifiche normative che vanno ad incidere su più fronti, si pone in continuità con i provvedimenti, più o meno recenti, emanati nell’azione legislativa di contrasto alla violenza di genere. Sul fronte civilistico, l’obiettivo che ci si propone è quello di superare la necessità di attivare successivamente alla condanna penale, in caso di omicidio del coniuge, un apposito giudizio di accertamento dell’indegnità a succedere. Viene quindi previsto (art. 3) un meccanismo di sospensione dalla successione dal momento dell’iscrizione della notizia di reato per l’omicidio, consumato o tentato, nei confronti dell’altro coniuge fino al provvedimento di [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017