Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Marcello Stellin)


EQUO PROCESSO – CONTROESAME – TESTI ASSENTI (Corte e.d.u., Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili, c. Germania) Prosegue la riflessione dei Giudici di Strasburgo sull’utilizzo del contributo dei testi c.d. assenti ai fini di una declaratoria di colpevolezza: con questa espressione si è soliti indicare coloro i quali, dopo essere stati ascoltati in sede d’indagini, non vengono escussi in dibattimento in quanto morti, irreperibili, intimoriti o, magari, a causa della loro vulnerabilità (così, Corte e.d.u., 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna, § 40, già pubblicata in questa Rivista, n. 3, 2013). Si tratta di una questione che involge lo studio d’uno specifico aspetto del fair trial: tale è, infatti, il diritto dell’imputato a confrontarsi con quanti rendono dichiarazioni a carico [art. 6 § 3, lett. d), Cedu]. La pronuncia in commento aggiunge un ulteriore tassello a quell’elaborazione criteriologica sottesa alla materia in esame, inaugurata con la sentenza Unterpertinger c. Austria (Corte e.d.u., 24 novembre 1986), e che, ad oggi – pur nella molteplicità delle sfumature che caratterizzano la logica floue del procedimento strasburghese –, pareva essersi sostanzialmente assestata sui “nuovi approdi” cui la Grande Camera era giunta col noto arresto Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito (Corte e.d.u., 15 dicembre 2011). Si volga un rapido sguardo alla vicenda, che rivela alcune assonanze con il caso da ultimo menzionato. Il ricorrente era stato tratto a giudizio con l’accusa di aver partecipato a due rapine, ai danni di due coppie di prostitute: il primo episodio criminoso era stato commesso il 14 ottobre 2006, a Kassel, con l’ausilio di un concorrente rimasto ignoto (§§ 12-13); il secondo – preceduto da un sopralluogo il giorno prima (§ 15) – era avvenuto, invece, il 3 febbraio 2007 a Göttingen, con la partecipazione di una pluralità di correi. In quell’occasione, il ricorrente s’introduceva nell’appartamento di due prostitute d’origine lettone – col pretesto di fruire delle loro prestazioni – assieme ad un complice. Quest’ultimo minacciava le suddette con un coltello: una di loro, fuggita attraverso il balcone, veniva inseguita dal ricorrente che, tuttavia, desisteva quasi subito dal proposito, a causa del sopraggiungere di alcuni passanti (§ 16). Il correo rimasto sulla scena criminis – fattosi nel frattempo consegnare dall’altra vittima soldi e telefoni – raggiungeva i complici che avevano intanto definito un luogo d’appuntamento (§ 17). Le due donne riferivano l’episodio sia ad una vicina di casa (il mattino successivo), sia ad un’amica presso la quale, temendo per la propria incolumità, esse [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016