<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Francesco Trapella)


NE BIS IN IDEM E ARCHIVIAZIONE (C. giust. UE, 29 giugno 2016, causa C-486/14) Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, «una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una sanzione definitiva (…) qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita». I giudici lussemburghesi esprimono tale principio di diritto, considerando la vicenda di un uomo che, accusato in Germania di estorsione aggravata ai fini di rapina, varcava il confine tedesco-polacco e, sottoposto ad un controllo a Kolobrzeg (Polonia), veniva coinvolto dalla locale autorità in un’inchiesta sugli stessi fatti per cui era indagato in Germania. Dopo un anno di ricerche, gli inquirenti polacchi ponevano fine al procedimento penale a carico dell’accusato, in assenza di accuse sufficientemente solide. La pronuncia era motivata dal fatto che l’in­dagato si era rifiutato di deporre, essendo, peraltro, la vittima e un testimone indiretto residenti in Germania, di talché non era stato possibile raccoglierne le dichiarazioni in fase investigativa. A distanza di anni, l’accusato, ancora ricercato in Germania, veniva arrestato a Berlino, su mandato nazionale reso dal tribunale di Amburgo: la procura di quest’ultima città richiedeva, così, il rinvio a giudizio che veniva, però, negato dal locale giudice, visto il provvedimento polacco che, per quegli stessi fatti, aveva escluso la punibilità dell’imputato. Il procuratore amburghese proponeva appello contro la decisione del giudice di prime cure e il tribunale regionale superiore – investito del caso – sollevava davanti alla Corte di Lussemburgo questione ai sensi dell’art. 267 TFUE, chiedendo se la pronuncia dell’inquirente polacco fosse considerabile come statuizione definitiva, idonea ad attivare la tutela prevista dall’art. 54 CAAS, letto alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cioè il divieto di un secondo processo su fatti per cui è intervenuta una decisione definitiva, assolutoria o di condanna. Due sono i punti del principio enucleato dalla Corte europea, che meritano speciale attenzione: a) il richiamo a decisioni del pubblico ministero; b) l’individuazione di un legame tra la completezza dell’i­struttoria e il divieto di bis in idem. Il primo profilo si riferisce evidentemente a sistemi nei quali sia ammessa la chiusura dell’indagine per moto del pubblico ministero, diversamente dal nostro in cui l’archiviazione [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016