TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE – CROSS EXAMINATION
(Corte e.d.u., 28 maggio 2015, Y. c. Slovenia)
La pronuncia in esame s’iscrive all’interno di quel filone giurisprudenziale, inaugurato con l’importante precedente Doorson c. Paesi Bassi (Corte e.d.u., 26 marzo 1996), afferente al bilanciamento tra il principio del contraddittorio e la tutela del teste. Il canone dialettico rileva in parte qua principalmente nel suo portato soggettivo (quantunque detto profilo sia inscindibilmente connesso alla c.d. funzione fondativa della cross examination): secondo la Corte, infatti, l’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto all’imputato, non può spingersi sino all’annichilimento dei diritti fondamentali del dichiarante (quali la vita, la libertà e la sicurezza) sanciti in via generale dall’art. 8 della Convenzione, dovendo piuttosto essere oggetto d’un bilanciamento rispetto a questi ultimi.
Si volga un rapido sguardo ai fatti.
La ricorrente, cittadina ucraina residente in Slovenia, lamenta innanzi alla Corte europea la violazione degli artt. 3, 8 e 13 della Convenzione: l’autorità giudiziaria avrebbe, infatti, disatteso gli obblighi scaturenti dalle prime due norme che, nel caso di specie, impongono di assicurare una tutela effettiva ai consociati vittime di delitti a sfondo sessuale; il processo penale instaurato in relazione ai fatti di causa sarebbe stato, al contrario, affetto da ingiustificata lentezza, carenza d’imparzialità ed avrebbe, inoltre, causato alla persona offesa sofferenze non rese necessarie dall’accertamento dei fatti e dall’esercizio dei diritti difensivi. La ricorrente non avrebbe, dunque, avuto accesso ad un rimedio tangibile, ai sensi dell’art. 13, per quel che attiene alle violazioni subite (§ 73).
La vicenda in esame muove dalla denuncia presentata dalla madre della persona offesa nel luglio 2002: stando a quanto narrato, tra luglio e dicembre 2001, la giovane donna, all’epoca dei fatti quattordicenne, sarebbe stata vittima di plurimi abusi sessuali da parte di un amico di famiglia.
Dopo oltre quattro anni di indagini, questo soggetto veniva accusato di violenza sessuale ai danni di un minore: nel corso di siffatto arco temporale, la vittima veniva ascoltata dapprima dalla polizia e, successivamente, sempre in fase investigativa, da una corte territoriale; l’indagato, dal canto suo, negava gli addebiti; un esperto ginecologo, rilevate alcune contraddizioni nel racconto della giovane, riteneva che non vi fossero chiari indici d’abuso; uno psicologo, al contrario, riscontrava la sintomatologia tipica di tali esperienze (§§ 9-24).
Nel corso del giudizio la persona offesa veniva esaminata sia dal difensore dell’accusato sia, successivamente, dall’imputato stesso: la cross examination condotta da [continua..]