Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Corti europee (di Andrea Sivier)


M.A.E.: MOTIVI DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, sentenza 23 gennaio 2018, causa C‑367/16) Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dettato, per la prima volta, le linee guida per una corretta interpretazione dell’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. In particolare, tale disposizione prevede un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo se la persona oggetto di tale mandato non può ancora essere considerata, a causa del­l’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine di detto mandato in base alla legge dello Stato membro di esecuzione. Le questioni oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dalla Corte d’appello di Bruxelles, Belgio, erano le seguenti: 1. Se l’articolo 3.3 della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che si può autorizzare la consegna soltanto nel caso di persone che sono considerate maggiorenni secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, o se il succitato articolo consenta allo Stato membro di esecuzione di autorizzare la consegna anche per minorenni che, secondo le norme di diritto nazionale, possono essere considerati penalmente responsabili a partire da una determinata età ed eventualmente al ricorrere di talune condizioni; 2. Nell’ipotesi in cui la consegna di minorenni non sia vietata dall’articolo 3.3 della decisione quadro 2002/584/GAI, se l’articolo 3.3 della decisione quadro debba essere interpretato: a) nel senso che l’esistenza di una possibilità (teorica) di punire i minorenni conformemente al diritto nazionale a partire da una determinata età sia sufficiente come criterio per autorizzare la consegna senza, quindi, tenere conto di eventuali condizioni supplementari, oppure b) nel senso che né il principio del riconoscimento reciproco, sancito all’articolo 1.2 della decisione quadro 2002/584/GAI, né il testo dell’articolo 3.3 di tale decisione quadro ostano a che lo Stato membro di esecuzione effettui, caso per caso, una valutazione in concreto, nella quale si può esigere che, riguardo alla persona richiesta nell’ambito della consegna, ricorrano le medesime condizioni per la responsabilità penale vigenti per i cittadini dello Stato membro di esecuzione, in considerazione della loro età al momento dei fatti, della natura del reato addebitato ed eventualmente anche dei precedenti interventi giudiziari nello Stato membro emittente, che hanno determinato una misura di natura correzionale, anche se siffatte condizioni non sono previste nello Stato membro emittente. 3. Qualora lo Stato membro di esecuzione possa effettuare una [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 3 - 2018