<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Marcello Stellin)


LIBERTÀ DI MOVIMENTO – EQUO PROCESSO – MISURE DI PREVENZIONE (Corte e.d.u., Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia) La Grande Camera ha ravvisato taluni profili di difformità rispetto al disposto Convenzionale con riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione personali, all’epoca dei fatti dettata dalla l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi sostituita dal d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159). Si volga un rapido sguardo alla fattispecie concreta. Con provvedimento datato 11 aprile 2008, il Tribunale di Bari applicava nei confronti dell’odierno ricorrente – già raggiunto dall’avviso orale del questore, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 1423/1956 (§ 11) – la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per una durata pari ad anni due, associata all’obbligo di soggiornare nel comune di residenza, con tutte le prescrizioni enumerate in seno all’art. 5 della summenzionata legge, fra cui si annoverano quelle «di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti», di non associarsi abitualmente a pregiudicati, ovvero a soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, di permanere nella propria abitazione durante le ore notturne di non frequentare determinati esercizi pubblici «e di non partecipare a pubbliche riunioni» (§ 17). Il decreto del Tribunale barese rilevava, infatti, in capo al proposto la sussistenza di «tendenze criminali attive» (§ 14): il giudizio di pericolosità si fondava, peraltro, non soltanto sull’inosservanza del summenzionato avviso orale, bensì anche su plurime violazioni – risalenti all’anno 2007 – di misure praeter delictum già applicate; un’informativa di polizia poneva, inoltre, l’accento sul fatto che l’assenza di una stabile occupazione, oltre all’entità dei precedenti penali, avrebbero dovuto indurre a ritenere che l’odierno ricorrente traesse, per larga parte, i propri mezzi di sussistenza da attività delittuose (§ 16). A seguito di ricorso presentato dal proposto, la Corte d’appello barese, in data 28 gennaio 2009, annullava la misura applicata (§ 20). Il giudice dell’impugnazione riteneva, infatti, che in capo alla persona del ricorrente non potesse essere ravvisata una situazione di pericolosità «attuale» nei confronti della sicurezza pubblica (§§ 21-22). Tra gli episodi criminosi per cui il soggetto era stato condannato si annoveravano il contrabbando di tabacchi, il porto abusivo d’armi ed il traffico di droga (§ 24): l’attività delittuosa più recente, concernente gli stupefacenti, risaliva a più di cinque anni prima dell’applicazione della misura; a ciò si aggiungeva un’evasione datata 2004 (§ [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017