DIVIETO DI TORTURA – LIBERTÀ PERSONALE – RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
(Corte e.d.u., 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia)
A meno di un anno di distanza dalla nota pronuncia Cestaro c. Italia – avente ad oggetto i fatti accaduti presso la scuola Diaz-Pertini nel corso del G8 tenutosi a Genova nell’estate del 2001 – i giudici di Strasburgo rivolgono al nostro Paese una nuova reprimenda con riferimento al mancato rispetto, ad opera dell’apparato statale, delle prescrizioni sancite dall’art. 3 della Cedu. La vicenda da cui la pronuncia in esame prende le mosse è quella, balzata in cima alle cronache dell’ultimo decennio, relativa al sequestro dell’Imam Abu Omar nel corso di un’operazione nota col nome di extraordinary rendition.
Si volga un rapido sguardo ai fatti. Il ricorrente, Osama Mustafa Nasr, altrimenti detto Abu Omar (rifugiato politico in Italia, sospettato di associazionismo terroristico ex art. 270 bis c.p.), stando a quanto emerso dalla sua prospettazione, oltre che dal materiale conoscitivo sottoposto al visus della Corte europea, sarebbe stato prelevato dalla città di Milano, in data 17 febbraio 2003, a seguito d’un agguato tesogli da una squadra composta da agenti della CIA e da un carabiniere appartenente ai ROS (§ 10). Caricata a forza su un furgone, la vittima veniva condotta presso la base militare americana di Aviano: un aereo la trasportava presso un sito analogo, a Ramstein, in Germania, ove costei era costretta a salire su un altro velivolo, successivamente atterrato al Cairo, in Egitto (11-12). Giunto sull’opposta sponda del Mediterraneo, l’odierno ricorrente affrontava un duplice periodo di detenzione. Il primo si protraeva in totale segretezza, avulso da qualsivoglia presupposto normativo, fino alla seconda metà di aprile del 2004 (§ 21): salvo il trasferimento in diverso luogo di prigionia (§ 17), il soggetto rimaneva ininterrottamente ristretto, in condizioni d’isolamento, all’interno di anguste celle, del tutto prive di finestre e di servizi igienici; i carcerieri lo sottoponevano a continue vessazioni psicologiche, nonché a violenze fisiche e sessuali, allo scopo d’indurlo a confessare asseriti rapporti con alcune organizzazioni terroristiche, d’ispirazione islamica, di stanza in Italia (§ 16). Impegnatosi a dichiarare di essersi recato in Egitto spontaneamente e di non aver subito alcun maltrattamento, Abu Omar veniva, in seguito, rilasciato (§ 20): egli riusciva, quindi, a contattare la propria moglie [anch’ella ricorrente (§ 22)], alcuni conoscenti, e ad inviare una memoria alla procura milanese, la quale – grazie alla tempestiva segnalazione della di lui consorte (§ 28) – aveva, nel frattempo, avviato un’indagine (§ 30). In tale missiva, l’odierno [continua..]