EQUO PROCESSO – DIRITTO AL CONTROESAME
(Corte e.d.u., 16 dicembre 2014, Horncastle e altri c. Gran Bretagna; Corte e.d.u., 18 dicembre 2014, Efendiyev c. Azerbaijan; Corte e.d.u., 18 dicembre 2014, Scholer c. Germania)
Le tre pronunce in commento possono essere analizzate congiuntamente, dato che riguardano la medesima tematica – il diritto dell’imputato ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico – e ribadiscono alcuni principi fondamentali sull’argomento mediante un richiamo alla sentenza Al-Khawaja e Tahery (Corte e.d.u., 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito).
Quello al controesame non è un diritto inderogabile, ma ammette delle eccezioni, purché rispettose del diritto di difesa (Corte e.d.u., 24 settembre 2013, De Luca c. Italia). Più in particolare, il diritto alla cross examination può venir meno in presenza di alcune condizioni: un valido motivo per derogare alla mancata audizione del testimone nel contraddittorio tra le parti; e, se le dichiarazioni del teste sono decisive, la presenza dei c.d. fattori di controbilanciamento (Corte e.d.u., 12 aprile 2007, Pello c. Estonia; Corte e.d.u., 8 giugno 2006, Bonev c. Bulgaria; Corte e.d.u., 26 luglio 2005, Mild e Virtanen c. Finlandia; Corte e.d.u., 15 giugno 1992, Lüdi c. Svizzera).
Quanto alla valida ragione, è opportuno distinguere tra morte, malattia o timore del teste.
In caso di morte, non sorgono problematiche particolari, dal momento che emerge chiaramente la validità della ragione che impedisce di assumere la testimonianza in contraddittorio.
In ipotesi di malattia, questa deve essere talmente grave da rendere impossibile al testimone di sottoporsi al controesame.
Se il teste ha paura che la deposizione esponga lui o la sua famiglia a ripercussioni, la valutazione è più complessa. Sotto questo profilo, è necessario distinguere la situazione in cui il timore derivi da violenza o minaccia posta in essere dall’imputato o da persone che hanno agito per suo conto, nel qual caso si può prescindere dal controesame in considerazione del fatto che l’imputato, ponendo in essere tali azioni subornanti, ha implicitamente rinunciato alla cross examination; se, invece, la paura deriva da una convinzione del testimone – e, quindi, non da una condotta diretta dell’imputato – il diritto al controesame può essere bypassato solo laddove il giudice accerti che tale timore è fondato su motivi oggettivi dotati di sostegno probatorio e che l’audizione non può essere esperita con strumenti alternativi.
In presenza di una valida ragione per limitare il diritto alla cross examination, il giudice deve verificare se le dichiarazioni non assunte in contraddittorio siano decisive e, in caso di risposta affermativa, se siano accompagnate dai cd. Fattori di controbilanciamento (strong [continua..]