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Ricovero psichiatrico e diritto all'informazione sui propri diritti - Modifica del collegio giudicante e rinnovazione dibattimentale
(Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 19 settembre 2019, C-467/18) Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha affrontato il tema della tutela dell’indagato per il quale sia stato disposto un ricovero psichiatrico coatto per motivi terapeutici e di sicurezza, soffermandosi, in particolare, sui diritti di difesa, di assistenza e informazione allo stesso spettanti. Nello specifico, la Corte si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali, sollevate dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) attinenti l’interpretazione dell’art. 8 § 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali; dell’art. 12 della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio in merito al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento del m.a.e., al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e le autorità consolari; dell’art. 3 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo penale; nonché dell’art. 6, dell’art. 21 § 1 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’oggetto del giudizio trae origine da un procedimento penale a carico di un soggetto (E.P.) affetto da disturbi psichici, reo confesso di aver ucciso la madre. Trasferito all’atto dell’arresto presso un ospedale psichiatrico. Successivamente, il Rayonen sad Lom (Tribunale distrettuale di Lom, Bulgaria) ne disponeva, sulla base della legge sanitaria nazionale, il ricovero coatto per un periodo di sei mesi, poi prorogato fino alla decisione di rinvio. In un primo momento, ritenendo sussistente il vizio di mente, il pubblico ministero procedeva ad archiviare il procedimento senza però notificare ad E.P. la relativa ordinanza. A distanza di un anno, la Procura di Sofia (Bulgaria) disponeva la riapertura del procedimento, poi nuovamente archiviato, ordinando la continuazione del ricovero presso la struttura psichiatrica sulla base della legge nazionale sulla sanità. L’ordinanza di archiviazione era notificata alla figlia della vittima. Veniva, infine, adito il [continua ..]