Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di Giustizia UE (di Giorgia Padua)


L’INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO DAL POTERE ESECUTIVO È UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER INTEGRARE LA NOZIONE DI «AUTORITÀ GIUDIZIARIA» COMPETENTE AD EMETTERE UN MAE (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 27 maggio 2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU) La sentenza in oggetto attiene alla materia dell’emissione del mandato d’arresto europeo e, oltre a prendere in esame i principi che animano la disciplina, si focalizza sullo status delle autorità coinvolte. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, si è pronunciata sull’interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria emittente» di cui all’art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, fornendo un importante chiarimento circa l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero ed i suoi rapporti con il potere esecutivo nell’ambito di una procedura di emissione del m.a.e. All’origine dell’iter processuale che ha condotto alla questione pregiudiziale esaminata dalla Corte vi sono le richieste di consegna di un cittadino lituano e di un cittadino rumeno, residenti in Irlanda, in esecuzione di due mandati europei di cattura emessi rispettivamente dalle procure tedesche di Lubecca e di Zwickau. In entrambi i casi, i ricorrenti hanno contestato la validità del mandato d’arresto, lamentando che non fosse stato emanato da un’«autorità giudiziaria» ai sensi del citato art. 6; ciò in quanto il pubblico ministero tedesco non sarebbe caratterizzato da quell’autonomia ed indipendenza richieste ad un organo giurisdizionale, subendo l’ingerenza politica del Ministero della Giustizia. Gli sviluppi processuali interni hanno messo in luce il timore dei giudici irlandesi che la subordinazione delle procure tedesche all’autorità e alle istruzioni del potere esecutivo non rispettasse i principi elaborati dalla giurisprudenza europea. Per tale ragione, la Supreme Court, per la causa C-508/18, e la High Court, per la causa C-82/19 PPU, hanno deciso di sospendere i rispettivi processi e chiedere l’intervento della Corte di Giustizia. Con le istanze di pronuncia pregiudiziale, i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi per decretare se una procura soggetta alla direzione del potere esecutivo, che sia esposta direttamente o indirettamente ad ordini o istruzioni per l’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, ovvero che non svolga vere e proprie funzioni giudiziarie, possa essere considerata un’«autorità giudiziaria emittente» ex art. 6, paragrafo 1, della [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019