Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La Corte di Giustizia e prescrizione del reato


CORTE DI GIUSTIZIA UE, GRANDE SEZIONE, SENTENZA 5 DICEMBRE 2017 – TARICCO, CAUSA C-42/17

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insuf­ficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.

> < [Omissis] SENTENZA   1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE come interpretato dalla sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) (in prosieguo: la «sentenza Taricco»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B. relativo a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). CONTESTO NORMATIVO DIRITTO DELL’UNIONE 3 L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE prevede quanto segue: «1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari». DIRITTO ITALIANO 4 L’articolo 25 della Costituzione così dispone: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». 5 L’articolo 157 del codice penale, come modificato dalla legge del 5 dicembre 2005, n. 251 (GURI n. 285 del 7 dicembre 2005; in prosieguo: il «codice penale»), prevede quanto segue: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. (...)». 6 L’articolo 160 del codice penale è così formulato: «Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e (...) il decreto di fissazione della udienza preliminare (...). La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3‑bis e 3‑quater, del codice di procedura penale». 7 Ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, del [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018