Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Angela Procaccino)


LA CONTINUAZIONE E IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: LA CORTE RIMANDA ANCORA UNA VOLTA LA QUESTIONE AL LEGISLATORE (C. cost., ord. 17 dicembre 2015, n. 270) La Corte costituzionale dichiara (ordinanza n. 270/2015) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Il tribunale rimettente, nell’ambito di un procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (artt. 193, comma 1, lett. b), e 258, comma 4, d.l. 3 aprile 2006, n. 152), aveva invocato l’irragionevole disparità di trattamento derivante dal fatto che il regime della continuazione e del conseguente cumulo giuridico delle sanzioni amministrative – corrispondente a quello previsto per le pene dall’art. 81, comma 2, c.p. – può applicarsi alle sole violazioni delle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, (in virtù della modifica dell’art. 8, comma 2, legge 2 novembre 1981, n. 689, ad opera dell’art. 1-sexies d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 31 gennaio 1986, n. 11) dovendosi, per le altre tipologie di sanzioni am­ministrative, applicare, invece, il diverso regime del cumulo materiale. La decisione, pur concludendo per la manifesta inammissibilità della questione, si segnala per la folta schiera di precedenti, sintomo, verosimilmente, della permanenza di una questione comunque irrisolta all’interno dell’ordina­mento. Già con le ordinanze n. 23/1995 e n. 468/1989 la Corte era stata chiamata ad esprimersi su medesime questioni, ed aveva emesso, in entrambi i casi, decisioni di inammissibilità, sul presupposto che la pretesa estensione mediante intervento additivo fosse impedita dalla «necessaria discrezionalità del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee o anche tra violazioni eterogenee nonché (e soprattutto) nel predisporre un’idonea disciplina organizzativa in ordine all’accertamento ed alla contestazione della continuazione». Pure, assai più di recente, il Consiglio di Stato (in relazione allo scrutinio di legittimità costituzionale degli artt. 117 e 183 del d.l. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), aveva sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, poi decisa dalla Corte con ordinanza, n. 36 del 12 marzo 2015, dichiarativa ancora una volta, di manifesta inammissibilità. Utile in questa sede ricordare come, in quell’occasione, la Corte avesse sottolineato l’omessa considerazione e applicazione, da parte del Collegio rimettente, della disciplina pure prevista dall’art. 327 del suddetto codice [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016