Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Wanda Nocerino)


Il complesso bilanciamento tra il diritto allo sciopero e la libertà personale dell’impu­tato detenuto. la consulta salva il processo (C. cost., sent. 27 luglio 2018, n. 180) Con la sentenza n. 180 del 2018, la Consulta definisce la quaestio relativa al delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela delle prerogative degli imputati sottoposti a misura cautelare custodiale e l’insin­dacabile diritto di astensione collettiva dalle prestazioni da parte dei lavoratori autonomi e professionisti. In particolare, la Corte si esprime in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, l. 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), messa in discussione dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia – nell’ambito del maxiprocesso “Aemilia” – con ordinanze del 23 maggio e 13 giugno 2018 che, in ragione dell’univocità delle censure rilevate, vengono trattate dalla Corte congiuntamente. L’oggetto dei provvedimenti inerisce all’intrinseca violazione della normativa de qua in riferimento ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 13 e 111 Cost., aventi ad oggetto, rispettivamente, il principio di eguaglianza sostanziale, il diritto alla libertà e alla ragionevole durata del procedimento. Con un provvedimento assai articolato nella forma ma assolutamente logico e coerente nella sostanza, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis, l. n. 146 del 1990, «nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera 13 dicembre 2007) stabilisca, all’art. 4, comma 1, lett. b), che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., si proceda malgrado l’a­stensione del difensore solo ove l’imputato lo consenta». L’iter logico seguito dalla Consulta nella pronuncia in commento può astrattamente essere scomposto in tre “macro aree” in ragione dell’argomentazione prescelta per formare il suo convincimento. In primis, con una dissertazione di natura esegetico-precettiva, la Corte si sofferma sulla genesi del diritto allo sciopero, ormai pacificamente ricompreso tra i diritti fondamentali inviolabili: come già sostenuto in passato (C. cost., 16 maggio 1996, n. 171), «l’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018