<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Wanda Nocerino)


LE OPERAZIONI DI ASPORTO E RACCOLTA DI MATERIALE GENETICO: ACCERTAMENTI TECNICI IRRIPETIBILI O ISPEZIONE? (C. cost., ord. 26 maggio 2016, n. 118) La Corte d’assise d’appello di Roma, investita del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2014 di annullamento della Prima Corte d‘assise di appello di Roma del 21 maggio 2013 ha sollevato, con ordinanza del 25 giugno 2015, questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., nella parte in cui «non prevede che le garanzie difensive approntate da detta norma riguardano le attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA», con presunta violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Nella sentenza di annullamento la Corte Suprema aveva ritenuto utilizzabili i risultati degli accertamenti tecnici «disposti dalla Procura per individuare tracce del DNA sui prelievi che i CC avevano effettuato, previa ispezione disposta dalla Procura stessa» sulla scena criminis:superando quanto sostenuto nella prima sentenza di appello, tale attività, a parere dei giudici di legittimità, non costituirebbe un accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.), ma un atto di indagine rimesso alla p.g. e come tale sarebbe stata superflua la presenza del difensore. Riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis, Cass., sez. I, 23 giugno 2005, n. 32925; Cass., sez. I, 23 ottobre 2008, n. 43002; Cass., sez. II, 10 gennaio 2012, n. 2087), la Corte di Cassazione ha dunque distinto, in relazione all’acquisizione della prova sul DNA, tra l’attività di «rilievo» del reperto biologico e quella, successiva, di vero e proprio «accertamento» sul reperto, al fine di stabilire che soltanto per quest’ultima attività si pone un problema di utilizzabilità probatoria e, correlativamente, di osservanza delle garanzie difensive: l’attività di repertamento, non determinando alcuna incidenza sulla sfera di libertà dell’indagato, rientra tra le c.d. “attività materiali” attraverso cui la p.g. si limita a conservare una potenziale fonte di prova, in modo da non disperderla e assicurarne la disponibilità nelle successive attività processuali di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. In tale ottica, quindi, l’esigenza di garantire la partecipazione della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa si porrebbe solo in un momento successivo, allorquando, cioè, il reperto deve essere “trattato” allo scopo di ricercare ed estrarre profili biologici in esso eventualmente presenti. Come noto, la questione relativa alla distinzione tra «rilievi» e «accertamenti» risulta assai controversa: pur trattandosi di istituti diversi, dotati di propria autonomia [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016