IL CONTROLLO DEL G.U.P. SULL’IMPUTAZIONE: NESSUNA INCOMPATIBILITÀ IN CASO DI MUTATIO LIBELLI
(C. cost., sent. 29 marzo 2019, n. 66)
Con la sentenza n. 66 del 2019, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., sollevatain riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui tale disposizione non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che, avendo ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione, invito al quale il pubblico ministero abbia aderito.
Il petitum in realtà non è nuovo: la Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 18 del 2017 si era già confrontata con la tematica relativa al controllo dell’imputazione da parte del g.u.p., con specifico riguardo all’ipotesi di accertamento della diversità del fatto, concludendo per l’infondatezza delle questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. A distanza di poco più di due anni, il giudice a quo, nel medesimo giudizio, ha riproposto i suoi dubbi, rapportandoli però ad un diverso parametro, risultante dalla combinazione dell’art. 117, comma 1, Cost. con la norma sovranazionale interposta di cui all’art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui garantisce il diritto ad un giudice imparziale.
Preliminarmente, la Consulta ha ricordato come la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia escluso che le garanzie in tema di equo processo siano riferibili all’udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana(Corte e.d.u., 12 febbraio 2004, De Lorenzo c. Italia; Corte e.d.u., 6 novembre 2007, Hany c. Italia; Corte e.d.u., 8 dicembre 2009, Previti c. Italia), poiché il compito cui viene chiamato il giudice dell’udienza preliminare– in conformità alla funzione istituzionale di tale udienza – è di verificare se l’imputato debba o meno essere rinviato a giudizio, senza entrare nel merito della sua responsabilità. È pur vero che in determinate ipotesiil suo sindacato può estendersi sino a valutare la colpevolezza, come nel caso in cui vi sia richiesta di riti alternativi, ma tale evenienza non si è in concreto verificata.
Questa considerazione, di per sé dirimente ai fini del rigetto della questione, viene poi ulteriormente corroborata dall’assenza di decisioni della Corte e.d.u. che abbiano ravvisato la lesione del principio di imparzialità in fattispecie analoghe a quella considerata: quella, cioè, di un invito a modificare l’imputazione, rivolto dal giudice al [continua..]