Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Francesca Delvecchio)


LA ROGATORIA PER L’AUDIZIONE DEL MINORE IN INCIDENTE PROBATORIO FRA TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO (C. cost., sent. 27 aprile 2018, n. 92) La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 398, comma 5, e 133 c.p.p., sollevata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo e, di riflesso, all’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono che, laddove la mancata comparizione del testimone minorenne [in sede di incidente probatorio] sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, e sia possibile ovviare ad esse procedendo all’esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, […] possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il compimento dell’in­cidente al [giudice per le indagini preliminari] del tribunale nel cui circondario risiede il minore». Più nel dettaglio, il giudice a quo, a fronte del disagio provato dal minore nel far ritorno ove si erano consumati i presunti episodi di maltrattamento, rilevava come l’obbligo di rendere testimonianza in incidente probatorio, e ancor più il suo accompagnamento coattivo, avrebbero comportato l’ingiustificata prevalenza delle esigenze di razionale distribuzione degli affari e di agevolazione dell’esercizio del diritto di difesa rispetto a quelle di tutela della serenità e dell’equilibrio psichico dell’infradiciottenne. In simili frangenti – continuava l’ordinanza di rimessione – l’impossibilità di delegare l’esecuzione dell’in­cidente probatorio al G.i.p. del luogo di residenza del teste, e la conseguente necessità di disporne l’accompagnamento coattivo, si porrebbero in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo e, quindi, con l’art. 117 Cost. La Consulta, pur concludendo per l’infondatezza della questione, ha analizzato funditus le censure, dapprima ricostruendo il panorama assiologico di riferimento, poi concentrandosi sull’analisi di dettaglio degli strumenti codicistici preposti alla raccolta della testimonianza del minore. La pronuncia si è mossa con cautela e sin dall’incipit ha chiarito la necessità di procedere ad un meditato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco: da un lato, la tutela del best interest del minore, che va preservato da meccanismi di vittimizzazione secondaria (sent. nn. 63 del 2005 e 283 del 1997); dall’altro, nell’ottica dell’imputato, i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, in forza dei quali l’accusato deve essere posto in grado di confrontarsi in modo diretto con il [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018