Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Laura Capraro)


INCAPACITÀ IRREVERSIBILE DELL’IMPUTATO E ASSENZA DI PRESCRIZIONE DEL REATO: INAMMISSIBILITÀ (ANCHE) PER ERRATA FORMULAZIONE DEL PETITUM (C. cost., ord. 14 gennaio 2016, n. 4) La Consulta dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 159, comma 1, e art. 150 c.p., sollevate dal Tribunale ordinario di Cagliari con riferimento rispettivamente agli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6 Cedu e 3 e 27 Cost. Per quanto riguarda l’art. 159 c.p. comma 1 c.p., la questione appare superata dalla sent. n. 45 del 2015 che ha dichiarato, medio tempore, l’illegittimità della disposizione «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Poiché l’ordinanza del giudice rimettente era ugualmente finalizzata a risolvere la situazione di sospensione sine die che si veniva a verificare ogni volta che l’interruzione del corso della prescrizione fosse stata causata da una incapacità dell’imputato a partecipare al processo (incapacità valutata “irreversibile” e destinata verosimilmente a definirsi soltanto con la morte dell’interessato e con la conseguente sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato), la Corte – nel solco della sua consolidata giurisprudenza (ex multis, ord. n. 129/2015) – dichiara manifestamente inammissibile la relativa questione, già accolta dalla citata decisione, emessa nelle more del nuovo giudizio di legittimità costituzionale. Peraltro – chiarisce la Corte – le ragioni della inammissibilità derivano anche dalla circostanza che il giudice rimettente, sollevando con la medesima ordinanza dubbi di costituzionalità (non solo dell’art. 159, comma 1) anche dell’art. 150 c.p., quest’ultimo «nella parte in cui non prevede l’assoluta ed irreversibile incapacità di intendere [e] di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato», ha prospettato «il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività». Le due questioni, infatti, non poste in un rapporto di subordinazione, avrebbero determinato risultati diversi: l’una (quella avente ad oggetto l’art. 159, comma 1, c.p.) mirava a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l’incapacità dell’imputato di parteciparvi; l’altra (riguardante l’art. 150 c.p.), a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. RIBADITO [continua..]

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