MANCATO AVVISO NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO DELLA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA MESSA ALLA PROVA EX ART. 464-BISC.P.P.
(C. cost., ord. 18 gennaio 2018, n. 7)
Con questa pronuncia è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata. La Corte era stata chiamata dal Tribunale di Spoleto a pronunciarsi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 542, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che all’imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p.
Ora, occorre notare come la fattispecie analizzata in questa sede sia sostanzialmente diversa da quella che era stata già oggetto della sentenza della Corte n. 201 del 2016, poiché in quel caso era venuta all’attenzione un’ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova aveva come termine finale la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, cadendo pertanto nei preliminari dell’udienza predibattimentale a partecipazione necessaria, nel corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. La Corte, in effetti, non arriva ad occuparsi del merito della questione, dichiarandola invece manifestamente inammissibile poiché i provvedimenti di rimessione contengono una insufficiente descrizione dei fatti oggetto del giudizio, limitandosi ad indicare le disposizioni che prevedono reati contestati agli imputati e rinviando al decreto di citazione a giudizio; peraltro entrambe le ordinanze di rimessione non specificano se nell’udienza in cui sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ricordando come ai sensi dell’art. 182, comma 1 c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio non può essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata, in buona sostanza, la Corte sottolinea come per provvedere all’adeguata motivazione della questione di legittimità costituzionale, i rimettenti avrebbero dovuto precisare se fosse avvenuta o meno l’apertura del dibattimento che avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Al contrario, l’insufficiente descrizione della fattispecie processuale, in particolare dello stato in cui si trovava il giudizio, ha impedito il necessario controllo in punto di rilevanza e ha reso, dunque, le questioni manifestamente inammissibili (tra i precedenti, cfr. ord. n. 2010 del 2017 e n. 237 del 2016).
CORRUZIONE DI MINORENNE E CONCEDIBILITÀ DEI [continua..]