Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Angela Procaccino)


L’IMPRESCINDIBILITÀ DELLA COLLEGIALITÀ NEL “GIUDIZIO ABBREVIATO MINORILE” (C. cost., sent. 12 gennaio 2015, n. 1) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1, comma 1, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50 bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Nei tre casi oggetto delle ordinanze di rimessione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il giudizio immediato, e gli imputati avevano di seguito richiesto il rito abbreviato. Il giudizio si era svolto davanti al giudice collegiale minorile per l’udienza preliminare e si era concluso con la condanna dei minori. La Corte d’appello di Bologna aveva annullato le sentenze «per difetto di competenza funzionale del giudice» e la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso della Procura generale contro tale decisione, affermando, in conformità con un orientamento giurisprudenziale costante, che, rispetto al giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza appartiene al giudice monocratico per le indagini preliminari e non a quello collegiale per l’udienza preliminare. In realtà è assai importante considerare che l’orientamento giurisprudenziale suddetto è stato di recente superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha ritenuto come «nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetti al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50 bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario» (Cass., sez. un., 27 febbraio 2014, n. 18292). Tuttavia, tale principio risultava inapplicabile al giudizio a quo, posto che i giudici rimettenti, ai sensi dell’art. 25 c.p.p., sarebbero comunque rimasti vincolati dalla decisione con cui la Corte di cassazione a norma dell’art. 25 c.p.p. (cfr. C. cost., sent. n. 408 del 2005), aveva incardinato la competenza sul giudice monocratico nel giudizio a quo. Ed era tale circostanza a rendere ancora rilevante la questione di costituzionalità sollevata. Proprio l’art. 25 c.p.p. in realtà avrebbe potuto costituire l’ostacolo all’am­mis­sibilita della [continua..]

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