SULLE GARANZIE DIFENSIVE IN TEMA DI RILIEVI TECNICI IRRIPETIBILI SUL DNA
(C. cost., sent. 26 settembre 2017, 239)
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., promosso dalla Corte d’assise d’appello di Roma, la Consulta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dichiara non fondata la questione lì dove la norma de qua «non prevede che le garanzie difensive previste riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA».
Le ragioni poste a fondamento della decisione sono chiare.
Intanto, la Corte costituzionale, nel richiamare il tradizionale distinguo operato dalla Corte di cassazione tra il concetto di rilievo e il concetto di accertamento (l’uno comprendente la raccolta o il prelievo dei dati pertinenti al reato, l’altro riguardante, invece, il loro studio e la loro valutazione critica, su cui per tutte, Cass., sez. VI, 06.02.2013, n. 10350), chiarisce che la questione rimessa non investe l’art. 360 c.p.p. relativamente a tutti i rilievi ma solo a quelli legati alle attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca di DNA.
Sul punto, la Corte non ha difficoltà nel dire che «il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti utili per la ricerca del DNA non modifica la natura dell’atto di indagine e non ne giustifica di per sé la sottrazione a un regime complesso come quello previsto dall’art. 360 c.p.p., costituito dalla nomina di un consulente, dall’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico, dalla possibilità per l’indagato di promuovere un incidente probatorio, con il divieto per il pubblico ministero di procedere agli accertamenti (e, secondo la richiesta estensione della norma, anche ai rilievi e ai prelevamenti in questione) salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti».
Su questo, la Corte non sbaglia. La necessità del corredo di garanzie previste dall’art. 360 c.p.p. non è giustificabile solo in riferimento alla catena di attività incentrate sulla traccia di tipo biologico. Bene fa quando afferma che «ad esempio, il prelievo di capelli o di peli rinvenuti in posti sotto l’aspetto probatorio significativi non si differenzia dal prelevamento di altri reperti» (così, C. cost., 22 giugno 2994, n. 265). Ma la Corte non va oltre non si spinge oltre.
Ritiene con forte convinzione che a nessun tipo di rilievo, seppur irripetibile, debbano essere applicate le cautele previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili. Le ragioni sono ancorate a due riflessioni, non condivisibili perché non corrette sotto il profilo tecnico-operativo e processuale. La prima è quella secondo la quale [continua..]