Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Wanda Nocerino)


RESPONSABILE CIVILE E GIUDIZIO ABBREVIATO (C. cost., sent. 7 ottobre 2016, n. 216) La Corte costituzionale, con la sentenza del 21settembre 2016 n. 200, depositata in data 7 ottobre 2016, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Palermo, lì dove la norma esclude il responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Nel motivare la decisione sull’infondatezza della questione, la Corte richiama la Relazione al Progetto Preliminare del codice di rito secondo cui l’esclusione automatica, «senza ritardo, anche d’ufficio», del responsabile civile in caso di procedimento abbreviato, trova giustificazione «nell’intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale». Secondo i giudici costituzionali, nessun cambiamento a detta ratio giustificatrice può essere ingenerato dalle modifiche intervenute sulla disciplina del rito alternativo ad opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479, la quale pur avendo previsto possibili integrazioni del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, tanto su istanza dell’imputato (art. 438, comma 5, c.p.p.), quanto per iniziativa officiosa del giudice (art. 441, comma 5, c.p.p.), non incidono sulla natura del rito che rimane pur sempre un modello alternativo al dibattimento; modello che, da un lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari – in base al quale l’imputato accetta di essere giudicato – e, dal­l’altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la  configurazione di rito “a prova contratta” (ord. n. 57 del 2005). Di qui, la Corte evidenzia il perdurare de «il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario (che continua) ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato» (sent. n. 115 del 2001), e dal quale deriva ancora oggi la ragione giustificativa dell’effetto premiale annesso al rito, consistente in una significativa riduzione della pena inflitta nel caso di condanna. Quanto al diritto di azione della parte civile, la Corte esclude qualsivoglia pregiudizio. Per espresso disposto dell’art. 88, comma 2, c.p.p., infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’eser­cizio in sede civile dell’azione risarcitoria. Inoltre, ove la parte civile non accetti il giudizio abbreviato – com’è in sua facoltà – essa non subisce neppure la [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017