Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/05/2019 - Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 132

argomento: corte costituzionale

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Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Necessità di rinnovare l'esame ai fini della legittima acquisizione della prova - Inammissibilità 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, chiedendo a questa Corte di valutare «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».