Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/05/2019 - Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117

argomento: corte costituzionale

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Sono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla l. 2 agosto 2008, n. 130, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”;

b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE, e l’art. 30, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”.