L’effettività della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, inaugurata con le “storiche” sentenze costituzionali del 2007, ha rafforzato il catalogo dei diritti dell’imputato anche sul versante della pubblicità delle udienze. Un profilo oggettivo del processo si è trasformato in contenuto di una pretesa individuale, che concorre a definire il giusto processo. Ma il percorso di adeguamento del sistema interno al piano sovranazionale non può dirsi ancora compiuto e resta da valutare se la prospettiva del diritto soggettivo sia stata interamente compresa dalla Corte costituzionale.
The contribution of supranational law to the evolution of the tenet of judicial public hearing The process of enhancement of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (CEDU), which started with the historical rulings by Constitutional Court in 2007, has reinforced the rights of the defendant even on the subject of judicial hearing open to general public. An objective aspect of the trial has become a matter of individual rights, and it is now one of the elements that contributes to the definition of fair trial. However the process of alignment of the domestic judiciary system with the supranational standards, is not yet completed. Moreover it is still to be assessed whether the Constitutional Court has fully embraced the perspective of personal rights.
PREMESSA SULLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ PROCESSUALE
Sulla falsariga del Codice del 1930 l’attuale disciplina processuale riserva la pubblicità alle udienze dibattimentali, prevedendo però che, in deroga a quanto stabilito in via generale, il giudice (e non più il presidente), può disporre lo svolgimento a porte chiuse: quando valuti che essa sia capace di nuocere al buon costume o comporti [1] la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato; quando ritenga, su richiesta dell’interessato, che l’assunzione di prove rechi pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione; o, infine, quando valuti che la pubblicità sia idonea a nuocere alla pubblica igiene, oppure in caso di azioni di astanti che turbino il regolare svolgimento delle udienze o nell’ipotesi in cui occorra salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
A queste condizioni, descritte sin dall’origine nel codice di rito vigente, la novella del 1996 ha aggiunto lo svolgimento a porte chiuse dei dibattimenti relativi ai delitti di violenza sessuale, di tratta, di riduzione in schiavitù, di prostituzione e di pornografia minorile, ed altri ancora, quando vi sia richiesta in tal senso della persona offesa, che non deve essere in alcun modo motivata.
Si consideri, poi, che in relazione alle udienze che si svolgono a porte chiuse per ragioni di tutela del buon costume o per impedire la diffusione di notizie che devono rimanere segrete nell’interesse dello Stato (oltre che per la protezione della riservatezza di testimoni e parti private) è fatto divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti dibattimentali.
Rispetto alle disposizioni del codice del 1930 è tangibile lo sforzo, andato a buon fine, di tipizzare con sufficiente precisione i casi in cui la pubblicità può essere sacrificata in ragione dell’esigenza di assicurare tutela a beni altrettanto rilevanti. Non v’è più un generico riferimento al nocumento per la sicurezza dello Stato, per l’ordine o la morale pubblici o ancora per la serenità del dibattimento, ma si specificano meglio gli oggetti di tutela e le ragioni del potenziale conflitto con il principio della pubblicità.
È agevole concludere che, nel disegno della legge ordinaria, la pubblicità si atteggia soprattutto come garanzia oggettiva dell’esercizio della giurisdizione nella fase centrale del processo, costituita dal dibattimento, e non solo da quello di primo grado. Le stesse regole valgono infatti per il dibattimento di appello, più facilmente assimilabile al primo per l’eventualità della rinnovazione dell’istruzione, e per il dibattimento innanzi alla Corte di cassazione, che invece è connotato [continua..]