Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il perdurante contrasto giurisprudenziale sull'operatività di una preclusione cautelare nel procedimento di merito


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 18 OTTOBRE 2017, N. 3314 – PRES. FUMU; REL. VERGA

In tema di preclusioni cautelari, è irragionevole ritenere che l’utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata nell’ambito del medesimo procedimento e nei confronti della stessa parte sul presupposto che, una volta stabilita l’utilizzabilità di determinate prove dal giudice di legittimità ex art. 311 c.p.p., in relazione al­lo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l’efficienza processuale postula che, in difetto di ele­menti nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante per il giudice del procedimento principale di merito e non consenta di reiterare la questione “ad libitum”, “quando piaccia”, e “quante volte si voglia”, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo.

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< [Omissis] RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione R.A.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che il 22.6.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale che il 4.5.2012 l’aveva condannato per concorso in tentata e­storsione e incendio aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7. Deduce il ricorrente: [Omissis] 2. violazione di legge in relazione all’art. 268 c.p.p., comma 3. Lamenta che con una motivazione solo apparente la corte territoriale ha superato due questioni giuridiche poste con l’atto d’appello. La prima riguardante la preclusione determinata dalla decisione della Corte di Cassazione in sede di procedimento cautelare che ha dichiarato inutilizzabili dette intercettazioni, ritenendo insufficiente la motivazione del decreto autorizzativo riguardante l’utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura; la seconda la mancata motivazione delle ragioni di tale dissenso. [Omissis] CONSIDERATO IN DIRITTO [Omissis] Il secondo motivo riguarda l’autonomia, o meno, del giudice del dibattimento rispetto al giudizio di inutilizzabilità delle intercettazioni espresso in sede di procedimento incidentale relativo alla libertà personale. Questa Corte ha in più occasioni affermato che le valutazioni in tema di validità ed utilizzabilità della prova, compiute in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Questi, invero, non può subire limiti e condizionamenti su questioni attinenti alla prova, che proprio nel dibattimento si pongono ed assumono definitivo rilievo, e che solo nella sede dibattimentale possono trovare il momento finale, naturale e necessario, di verifica. Ciò vale, ovviamente, anche per le questioni attinenti alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari ed alla loro utilizzabilità, in relazione alle quali qualsiasi decisione adottata nella sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma ed indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive (Cass. N. 10699 del 2013 Rv. 255334; N. 22374 del 2012 Rv. 825333; N. 40301 del 2012 Rv. 25384; N. 19331 del 2006 Rv. 236414). Questo soprattutto perché un giudicato cautelare che intervenga in materia di prove, finirebbe con il determinare, in un procedimento con più imputati e parti, una violazione del principio del contraddittorio, con riguardo a coloro che, rimasti estranei al procedimento cautelare, verrebbero esclusi da tematiche rilevanti, quali quelle attinenti alla validità ed utilizzabilità delle prove. Infatti le pronunce di questa Corte che affermano che è irragionevole ritenere che [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018