Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La Consulta dichiara l'illegittimità del divieto di sospensione dell'esecuzione per i minori condannati per gravi reati


CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 FEBBRAIO 2017, N. 90 – PRES. GROSSI; REL. LATTANZI

L’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma in parola, invero, laddove si applica ai minori, si pone in contrasto con l’art. 31, comma 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, comma 3, Cost., non potendo ritenersi conforme al principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore, facendo operare, in sede di esecuzione, il rigido automatismo insito nella previsione della norma denunciata, che preclude ogni valutazione del caso concreto. Il divieto di sospendere l’esecuzione della pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato al minore condannato per uno dei reati indicati dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., imponendone l’ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introduce, infatti, un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena.

> < [Omissis]   SENTENZA   nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promossi dalla Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni, con ordinanze del 19 febbraio e del 13 maggio 2016, rispettivamente iscritte ai nn. 80 e 154 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2016. Visti l’atto di costituzione di V. S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi l’avvocato Robert Ranieli per V. S. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. 1. – La Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni, con ordinanza del 19 febbraio 2016 (r.o. n. 80 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, “nella parte in cui prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione anche per titolo esecutivo di reati commessi da minorenne”. Il rimettente premette che il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano aveva emesso un ordine di esecuzione nei confronti di V. S., determinando la pena residua da espiare in un anno e undici mesi di reclusione e 400 Euro di multa, “previa considerazione che i reati di rapina aggravata ex articolo 628, comma 3, c.p. di cui alla sentenza 101/2015 di questa Corte erano ostativi alla applicazione della sospensione ex articolo 656, 5 e 9 comma, c.p.p.”. Con atto del 22 dicembre 2015 la difesa di V. S. aveva proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. e, dando atto che il Procuratore generale aveva respinto la propria richiesta di sospensione dell’esecuzione, aveva chiesto che venisse sollevata una “questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 656, c. 9, lett. a) c.p.p. in quanto in conflitto con gli artt. 27, 3 c., e 31 della Costituzione, nella parte in cui si riferisce a titolo esecutivo per reati commessi da minorenne”. A sostegno della richiesta, la difesa del minore aveva fatto presente che “dal mese di giugno 2015 V. S. era domiciliato presso la residenza materna, gravato da obbligo di presentazione alla P.G.; che si era rivolto in via autonoma all’Istituto Il Minotauro di Milano intraprendendo un percorso di psicoterapia a cadenza settimanale; e che stava iniziando lo svolgimento di attività socialmente utile presso l’Associazione C.”. Il percorso di recupero sociale intrapreso era stato però interrotto dalla carcerazione del condannato. Ricostruito il quadro [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017