<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Consentita in appello la provvisionale alla parte civile non impugnante


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 15 DICEMBRE 2016, N. 53153 – PRES. CANZIO; REL. MONTAGNI

Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante

> < RITENUTO IN FATTO   1. C.D., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pavia resa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna dell’imputato alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da determinare in separata sede, in riferimento ai reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 609 bis e 609 quater c.p.. La Corte territoriale ha rideterminato la pena principale e ha disposto, in favore della parte civile, la provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 30.000. L’affermazione di responsabilità, che è stata confermata dal giudice di appello, concerne il reiterato compimento di atti sessuali con la figlia minore. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla attendibilità e alla valenza probatoria assegnate alle dichiarazioni accusatorie promananti dalla persona offesa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego del riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto, di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 597 c.p.p., in relazione al divieto di reformatio in peius, essendo stata concessa una provvisionale in favore della parte civile costituita, in mancanza di impugnazione della stessa, così violando il principio devolutivo, oltre alle regole basilari del processo civile, che disciplinano l’azione risarcitoria che pure venga proposta dal danneggiato in sede penale. 2. Con ordinanza emessa in data 27 aprile 2016 la Terza Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo rappresentato dal seguente quesito: se violi il divieto di reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante. 4. Il Primo Presidente, con decreto del 26 luglio 2016, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica. 5. L’Avvocato generale ha depositato memoria, nella quale, dopo aver richiamato i termini del contrasto giurisprudenziale in esame, ha osservato che merita condivisione l’orientamento che nega il carattere di “domanda nuova” alla richiesta di provvisionale ex art. 539 c.p.p., comma 2. Al riguardo, viene valorizzato l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza civile sulla richiesta di provvisionale prospettata per la prima volta in appello, da leggere congiuntamente al principio di immanenza della costituzione di parte civile, elaborato dalla giurisprudenza penale. Esclusa [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 3 - 2017