Le misure di confisca costituiscono delle «pene» ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione: tale conclusione, che è il risultato dell’interpretazione autonoma della nozione di «pena» ai sensi dell’articolo 7, comporta l’applicabilità di questa disposizione, anche in assenza di un procedimento penale ai sensi dell’articolo 6. Tuttavia, non esclude la possibilità per le autorità nazionali di imporre «pene» mediante procedure diverse dai procedimenti penali nel senso del diritto nazionale.
L’articolo 7 osta a che una sanzione penale sia inflitta su base individuale senza che sia stata accertata e dichiarata preventivamente la sua responsabilità penale personale. In caso contrario, la presunzione di innocenza garantita dall’articolo 6 § 2 della Convenzione sarebbe anch’essa inapplicata. La dichiarazione di responsabilità penale deve rispettare le tutele di cui all’articolo 7 e derivare da un procedimento che soddisfi le esigenze dell’articolo 6.
La dichiarazione sostanziale di colpevolezza pronunciata dalla Corte di cassazione, nonostante il fatto che l’azione penale per il reato sia prescritta, viola la presunzione di innocenza (caso in cui il ricorrente è stato assolto in appello e la confisca è stata annullata dopo che il progetto di lottizzazione era stato considerato compatibile con il piano d’occupazione e con le disposizioni urbanistiche; decisione successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione).
L’applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista dalla legge italiana è in contrasto con il principio di proporzionalità dell’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, in quanto non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione.
> < [Omissis] PROCEDURA 1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) proposti contro la Repubblica italiana con cui quattro società e un cittadino di questo Stato, G.I.E.M. S.r.l., H. S.r.l. (società in liquidazione), R. S.r.l. (società in liquidazione), F. S.r.l. e il sig. [omissis], («i ricorrenti») hanno adito la Corte, rispettivamente, il 21 dicembre 2005, il 2 agosto 2007 e il 23 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 2. I ricorrenti sono stati rappresentati, rispettivamente, dagli avvocati G. [omissis] e F. [omissis] del foro di Bari; G. [omissis] del foro di Roma, e V. [omissis] del foro di Bologna; A. G. [omissis] e A. [omissis], del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. [omissis], e dal suo co-agente, P. [omissis]. 3. I ricorrenti formulano i seguenti motivi di ricorso: • la G.I.E.M. S.r.l deduce una violazione degli articoli 6 § 1, 7 e 13 della Convenzione nonché dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della confisca del suo bene; • le società H. S.r.l. e R. S.r.l. deducono una violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 in ragione della confisca del loro bene. Il sig. [omissis] sostiene inoltre che è stato violato l’articolo 6 § 2 della Convenzione (presunzione di innocenza). [Omissis] IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 7. Le società ricorrenti hanno la loro sede sociale rispettivamente a Bari per la G.I.E.M. S.r.l., a Roma per la H. S.r.l. e la R. S.r.l., e a Pellaro (Reggio Calabria) per la F. Il sig. [omissis] è nato nel dicembre 1959 e risiede a Pellaro. A. G.I.E.M. S.r.l. 1) I lavori di costruzione sul terreno della società ricorrente 8. La società ricorrente era proprietaria di un terreno, con sede a Bari sulla costa di Punta Perotti, della superficie complessiva di 10.365 metri quadrati, contiguo ad un terreno che all’epoca apparteneva a una società a responsabilità limitata, la Sud Fondi S.r.l. Il suo terreno era classificato edificabile dal piano regolatore generale relativamente a due particelle; il terreno restante era invece destinato da disposizioni tecniche del piano regolatore generale a zona artigianale. 9. Con deliberazione n. 1042 dell’11 maggio 1992, il consiglio comunale di Bari adottò il piano di lottizzazione presentato dalla società S. S.r.l., il quale prevedeva la costruzione di un complesso multifunzionale comprendente abitazioni, uffici e negozi. La società ricorrente afferma che il suo terreno è stato integrato d’ufficio dal consiglio comunale nella convenzione di lottizzazione. 10. Il 27 ottobre 1992, [continua..]