Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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I confini del sindacato del Gup in relazione alla sentenza di non luogo a procedere


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 27 APRILE 2016, N. 17385 – PRES. CITTERIO; REL. BASSI

Nella valutazione effettuata ai fini della sentenza di non luogo a procedere il giudice per l’udienza preliminare è legittimato a verificare se i risultati investigativi dimostrino un livello di fondatezza probatoria definibile “serio”. Restano fuori dall’orizzonte del sindacato, ed impongono il passaggio alla fase dibattimentale, quelle valutazioni che si sostanzino nella interpretazione degli elementi probatori raccolti connotati da un possibile significato “aperto” o “alternativo”.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato: – non luogo a procedere nei confronti di S.P., Ve. A., T.P.F., V.P., B. A., Be.Fa.No., O.O. (rectius S.) e H.O., per il reato di corruzione in relazione all’acquisto della società FCP (First Calgary Petroleums) e l’estensione CAFC, perché il fatto non sussiste; – non luogo a procedere nei confronti di S.P. e V. A., per il reato di corruzione in relazione ai contratti di appalto meglio indicati nel capo di imputazione, aggiudicati a SAIPEM S.p.A., SAIPEM PORTUGAL, SAIPEM SA, SNAM PROGETTI S.p.A., per non aver commesso il fatto; – non luogo a procedere nei confronti di S.P. e V. A. in relazione al reato sub capo C), per non aver commesso il fatto; – non luogo a procedere nei confronti di ENI S.p.A. per il capo b), perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di corruzione per l’acquisto della società FCP e l’estensione CAFC e, per non aver commesso il fatto, in relazione ai contratti di appalto di cui al capo di imputazione, aggiudicati a SAIPEM S.p.A., SAIPEM PORTUGAL, SAIPEM SA, SNAM PROGETTI S.p.A.; – non luogo a procedere nei confronti di SAIPEM S.p.A., per il reato di cui al capo B), in relazione al reato di corruzione per l’acquisto della società FCP e all’estensione CAFC, perché il fatto non sussiste. 1.1. Per una migliore comprensione delle vicende trattate in sentenza è bene precisare che, a tutti gli imputati persone fisiche è contestato sub capo A) il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319,321 c.p., art. 322-bis c.p., comma 2, n. 2, e L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4, per avere T. (quale presidente di SAIPEM S.p.A. dal gennaio 2007 al marzo 2008 e, dal 2008 fino al 2012, altresì quale amministratore delegato della medesima società), B. (quale direttore finanziario di SAIPEM S.p.A. fino al 1 agosto 2008 e, successivamente, quale direttore finanziario di ENI S.p.A.), V. (quale direttore delle attività operative di SAIPEM SA, responsabile di business unit in SAIPEM SA e SAIPEM S.p.A. e SNAM PROGETTI S.p.A.), Be. (quale persona di fiducia del ministro algerino dell’energia K.C.), O. (quale fiduciario di Be.), H. (quale persona di fiducia del ministro algerino dell’energia K.C.), Or. (che ha definito separatamente la propria posizione, quale presidente e amministratore delegato di SAIPEM Contracting Algerie SA, a diretto riporto del responsabile della business unit V.P.), Ve. (quale responsabile ENI per il Nord Africa) e S. (quale amministratore delegato di ENI S.p.A. nonché esercitando poteri di fatto su SAIPEM S.p.A.) agito al fine di procurare alle società ENI S.p.A. e SAIPEM S.p.A. indebiti vantaggi patrimoniali in operazioni economiche [continua..]

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