CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 17 DICEMBRE 2015, N. 49882 – PRES. CHIEFFI; REL. CASA
Il combinato disposto dei commi 8 e 8-bis del novellato art. 309 c.p.p. va interpretato nel senso che il soggetto detenuto (per via del provvedimento cautelare impugnato o per altra causa) o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, il quale intenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale, deve averne fatto richiesta nell’istanza di riesame.
Con la recente novella, il legislatore si è, infatti, prefisso di ancorare il diritto dell’indagato detenuto o internato a comparire all’udienza ad un dato obiettivo e certo – insuscettibile di interpretazioni “elastiche” e volto a prevenire eventuali atteggiamenti dilatori o di mera ostruzione – costituito dall’inserimento della richiesta di comparire nel corpo dell’istanza di riesame. A opinare diversamente, disancorando, quindi, il diritto dell’interessato di comparire dalla previa richiesta ai sensi del comma 6 dell’art. 309 c.p.p., si finirebbe con il privare il comma 8-bis del medesimo articolo di una qualsivoglia pratica applicazione.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2015, il Tribunale del riesame di Brescia confermava il provvedimento reso in data 6 giugno 2015, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Bergamo aveva applicato a [omissis] la misura della custodia in carcere per il reato di detenzione illegale di armi clandestine, commesso in concorso con [omissis] (nei cui confronti veniva confermata la misura non custodiale dell’obbligo di dimora). 1.1. In via preliminare, il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità dell’udienza camerale per omessa traduzione del [omissis], che ne aveva fatto richiesta. Osservavano i Giudici bresciani che la disciplina introdotta con la legge n. 47/2015, modificativa dell’art. 309 c.p.p. (commi 6 e 8-bis), aveva riordinato la materia: da un lato, riconoscendo un diritto di partecipazione uguale per ciascun indagato, cioè senza differenze originate dal luogo di detenzione; dall’altro, risolvendo in radice ogni questione fattuale sulla tempestività o meno della richiesta dell’indagato, attraverso la previsione che imponeva la veicolazione della richiesta stessa con l’istanza di riesame del provvedimento cautelare. L’individuazione legislativa del momento preciso in cui deve essere esercitato il diritto in questione valeva a scongiurare soluzioni differenziate sulla base di una nozione, invero assai discrezionale, di tempestività della domanda. Secondo il Tribunale, l’obiezione di una difficoltà dell’indagato circa la conoscenza di questo specifico obbligo, qualora si fosse personalmente attivato per proporre l’impugnazione, non era dirimente, atteso che la presentazione personale dell’impugnazione non esonerava l’interessato dal rispetto delle forme procedimentali, ne’ lo rendeva immune dalle conseguenze di carattere preclusivo discendenti dall’inosservanza delle norme procedurali prescritte. Ad avviso del Giudice a quo, neppure valeva l’obiezione di una compressione dei diritti dell’indagato in ragione di un adempimento ulteriore ristretto nelle suddette forme. Invero, a differenza del sistema pregresso, la richiesta di comparizione non doveva essere formulata personalmente dall’interessato, essendo sufficiente il suo inserimento nel ricorso, ancorché presentato dal difensore. Ciò era dato desumere dal disposto dell’articolo 309, comma 6, che, a differenza dell’art. 309 c.p.p., comma 9-bis, non imponeva che la richiesta di comparire fosse avanzata personalmente dall’indagato (tale avverbio nel comma 6 essendo riferito alla comparizione); pertanto, proprio in ragione dello stretto collegamento instaurato tra atto d’impugnazione e richiesta di comparizione, doveva ritenersi che la relativa domanda potesse essere inserita anche nel ricorso sottoscritto esclusivamente dal difensore. Non avendo [continua..]