CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA 29 DICEMBRE 2017, N. 58120 – PRES. CANZIO; REL. CERVADORO
In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2016, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di Francesco Tuppi per i delitti di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), con le conseguenti statuizioni civili risarcitorie. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il domicilio dichiarato dall’imputato, bensì presso il difensore, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. L’eccezione di nullità era stata sollevata in limine all’udienza di trattazione dell’appello, celebratasi in assenza dell’imputato, e respinta con ordinanza dibattimentale, con la quale si osservava trattarsi di nullità a regime intermedio, come tale sanabile, ed essendo l’imputato assistito da un difensore di fiducia, quest’ultimo non avrebbe dovuto limitarsi a proporre l’eccezione, ma avrebbe dovuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non aveva avuto conoscenza dell’atto. Con il secondo e il terzo motivo, deduce l’erronea applicazione della legge, specificamente dell’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, e il difetto di motivazione, in quanto l’imputato non si era dato alla fuga dopo l’incidente. 3. La Quarta Sezione penale, con ordinanza del 29 marzo 2017, depositata il 20 aprile 2017, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla questione della nullità della notificazione della citazione compiuta, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore, nonostante che l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio altrove. 3.1. Si osserva che sul tema del rapporto tra la dichiarazione o elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato che «è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai [continua..]