Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Chiamata di correo e valutazione di attendibilità preliminare del chiamante


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 41347 – PRES. MANNINO; REL. ACETO

La problematica centrale in tema di utilizzo di dichiarazioni di pentiti attiene alla necessaria approfondita delibazione di attendibilità personale dei collaboranti, esame preventivo, generale e indefettibile, senza il quale quelli successivi di credibilità intrinseca di coerenza e logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti oltre che secondari.

[Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 23 maggio 2013 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 19/07/2011 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato F.M., Fr.Mi., N.F., B.F., R.S. e S.G. colpevoli dei reati di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 maggio 1991, n, 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 (capo A) (B.F., R. S. e S.G. limitatamente al periodo che dal 1996 al 18 luglio 1997), nonché i soli F.M. e F.M. anche dei reati di cui all’art. 81 c.p.v. c.p., l. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo C), l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 1 e 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo D), artt. 81 cpv. e 648 c.p., d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo E) e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, riconosciuta al Fr.M. la circostanza attenuante di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, ritenuta prevalente sulla circostanza aggravante di cui al d.p.r. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, li aveva condannati alla pena rispettivamente di: dieci anni di reclusione il Fr. M.; sedici anni di reclusione il F.M.; ventiquattro anni di reclusione N.F.; quattordici anni di reclusione ciascuno B.F., R.S. e S.G., oltre, per tutti, le statuizioni accessorie. Si contesta agli imputati di esserci associati fra loro, e con altre persone giudicate separatamente, allo scopo di commettere più delitti di cui al d.p.r. n. 309/1990, art. 73 ed, in particolare, di immettere nel mercato di Caserta e provincia sostanza stupefacente di tipo cocaina, agevolando l’associazione camorristica del clan B., avvalendosi delle condizioni di assoggettamento omertoso da essa imposte e versando al gruppo una parte dei ricavi dell’illecito mercato in cambio dell’esclusiva ad operare nel territorio casertano di riferimento. In tale contesto associativo, si imputa al N. il ruolo di promotore, capo ed organizzatore, nonché di procacciatore della sostanza e di addetto alla distribuzione della stessa al proprio sottogruppo; stesso compito, quest’ultimo, attribuito a Fr.Mi.; a F.M. e Fr.Fr. è contestato il compito di raccordo tra N.F. e Fr.Mi. da un lato e gli spacciatori al minuto, R., S. e B., dall’altro (questi ultimi anche di corrieri della droga); a Fr.Mi. e N.G. è altresì attribuito il ruolo di provvedere alla vendita al dettaglio dello stupefacente, al suo ritiro e al presidio dell’abitazione del Fr.Mi., al fine di tenerla indenne dal controllo delle Forze dell’Ordine (capo A della rubrica). Con le ulteriori ipotesi delittuose si contesta agli odierni ricorrenti di aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra e armi comuni da sparo (capo C), alcune delle quali clandestine (capo D), altre anche rubate (capo E), allo scopo di agevolare [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 3 - 2015