Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/07/2017 - Cass., sez. IV, 6 luglio 2017, n. 41988

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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Nell’ipotesi in cui l’imputato abbia richiesto nell’atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo anche la minima motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio, la sentenza deve essere annullata.

Secondo un indirizzo minoritario, in tal caso la sentenza d’appello deve essere annullata senza rinvio, potendo il beneficio della sospensione essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge (Cass., sez. V, 9 dicembre 2016, n. 52292; Cass., sez. V, 9 novembre 2015, n. 44891; Cass., sez. V, 5 maggio 2004, n. 21049).

L’indirizzo prevalente, cui aderisce anche la sentenza in esame, ritiene invece che la sentenza impugnata debba essere annullata in parte qua con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato dei benefici richiesti, soprattutto con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 c.p. (ex multis Cass., sez. II, 9 novembre 2016, n. 46981; Cass., sez. V , 12 ottobre 2015, n. 41006; Cass., sez. VI, 24 giugno 2015, n. 26539; Cass., sez. III, 18 maggio 2012, n. 19081) .