Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/02/2017 - Cass., sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9140

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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L’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite la questione se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione o debba, invece, dare prevalenza alla causa estintiva del reato.  Sulla questione si registra infatti nella giurisprudenza di legittimità un contrasto.

Secondo un primo indirizzo nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p., non prevedendo la disciplina dell’appello alcun rinvio implicito o esplicito a questo epilogo, né il proscioglimento de plano ex art. 129 c.p.p., in quanto l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità presuppone un esercizio di giurisdizione effettiva con pienezza di contraddittorio (Cass., sez. II  4 maggio 2016, n. 33741; Cass. Sez., VI 24 novembre 2015, n. 50013; Cass., sez. II, 4 ottobre 2012, n. 42411). Di conseguenza la pronuncia della sentenza di proscioglimento, anche per intervenuta prescrizione, pronunciata de plano in sede d’appello, determinerebbe una lesione del diritto del contraddittorio e richiederebbe la regressione del procedimento alla fase di appello.

Un diverso orientamento ritiene prevalenti le esigenze di definizione del procedimento e, in caso di accertata nullità della sentenza pronunciata de plano, nega la regressione quando sia maturata la prescrizione: il principio di immediata declaratoria di cause di non punibilità impone infatti che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che la valutazione della causa estintiva presupponga accertamenti specifici riservati al giudice di merito (Cass. sez., III, 7 luglio 2015, n. 42703; Cass. sez. IV 13 giugno 2014, n. 36896).