Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/05/2019 - Cass. sez. III, 14 maggio 2019, n. 20781

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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La sentenza in esame evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena, che abbia omesso di  disporre una misura di sicurezza e segnatamente la espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati previsti dall’art. 86 d.P.R. 309 del 1990. Secondo un primo orientamento tale sentenza non è impugnabile dal p.m. con il ricorso per cassazione, ostandovi il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di tale impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza (Cass. sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45559; Cass. sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6136 che afferma che non può equipararsi l’omessa pronuncia sulla misura di sicurezza alla illegalità della stessa). La sentenza in esame invece non rinviene nell’art. 448  comma 2 bis c.p.p. un ostacolo alla ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di  disporre o valutare l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati previsti dall’art. 86 d.P.R. 309 del 1990, in quanto l’illegalità della misura di sicurezza deve ritenersi sussistente quando nessuna analisi è stata effettuata dal giudice del patteggiamento sulla sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza.