Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

25/10/2018 - Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 48862

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - difesa e difensori

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Si registra nella giurisprudenza di legittimità un contrasto in ordine alle modalità di conferimento della delega, con cui il difensore a norma dell’art. 102 c.p.p. esercita la facoltà di nominare un sostituto processuale.        Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. sez. V, 18 giugno 2018, n. 26606), la delega al sostituto processuale deve essere conferita necessariamente per iscritto: il combinato disposto degli artt. 96 c. 2 c.p.p. e 34 disp att., secondo il quale la nomina del sostituto viene resa all’autorità procedente oppure consegnata alla stessa o trasmessa con raccomandata, deve essere inteso nel senso che qualora la nomina sia resa oralmente all’autorità procedente deve essere inserita in un verbale. Questo orientamento peraltro ritiene ancora vigente l’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - il quale espressamente prevede che “il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore” e “ che l’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti di causa o con dichiarazione separata” - e non applicabile l’art. 14 della l. 247 del 2012 - secondo cui  gli avvocati possono farsi sostituire da un altro avvocato con incarico anche verbale -, in quanto tale norma fa riferimento alla sostituzione che avvenga al di fuori del processo. La sentenza in esame, al contrario, ritiene pienamente rituale la designazione del sostituto del difensore titolare, operata da quest’ultimo verbalmente, anche sulla base dell’operatività dell’art. 14 della l. n. 247 del 2012 che ora prevede espressamente il conferimento orale della delega per la sostituzione, a seguito dell’implicita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Secondo questo indirizzo quindi gli artt.  96, c. 2 c.p.p. e 34 disp. att. devono infatti essere interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al sostituto, senza essere necessariamente presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione resa al giudice dal sostituto e raccolta a verbale, ferma restando naturalmente le responsabilità derivanti dalla sua dichiarazione mendace.