Le Sezioni unite affermano l’autonomia decisoria del giudice che, accertata l’impossibilità di applicare gli arresti domiciliari con procedure di controllo a distanza per l’indisponibilità di dispositivi elettronici, è investito della scelta circa la misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, essendo svincolato da ogni automatismo.
The unavailability of electronic surveillance device: the Supreme Court excludes decision-making automatic rules but some doubts still remain The sentence affirms the autonomy of the judge’s decision-making process when he is prevented to apply house-arrest with remote control for the unavailability of the electronic device. The judge shall refer the decision on the choice of appropriate measure to fulfill the precautionary requirements, since he is not bound by automatic criteria.
LA PORTATA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
Se è richiesta l’applicazione degli arresti domiciliari accompagnati dallo strumento di controllo elettronico a distanza oppure la sostituzione della custodia cautelare in carcere con tale, meno afflittiva misura, il giudice non è vincolato ad alcun criterio di scelta automatico: accertata l’indisponibilità del dispositivo ex art. 275 bis c.p.p., gli tocca valutare l’idoneità, l’adeguatezza e la proporzionalità della misura in rapporto alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto.
Il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni unite nel risolvere la questione [1] relativa alla portata dell’art. 275 bis, comma 1, c.p.p. [2], investe il dilemma in cui versa il giudice – inapplicabili gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per la relativa indisponibilità – fra la scelta degli arresti domiciliari “semplici” o della custodia cautelare [3].
La stratificazione legislativa e la difettosa tecnica normativa – intervenute, in generale, nella materia cautelare e, più in particolare, sui profili che qui maggiormente premono – hanno generato un «surplus di disposizioni dal difficile coordinamento» [4]: il tenore degli artt. 275, comma 3 bis, e 275 bis, comma 1 c.p.p. costringe l’interprete a disagevoli chicanes esegetiche. Cionondimeno, la conclusione cui pervengono le Sezioni unite appare a rime obbligate.
Va, però, subito delimitata la portata del principio di diritto, lasciata alquanto in ombra dalla motivazione.
Il giudice cautelare è legittimato a optare per la custodia cautelare o per gli arresti domiciliari “semplici”, una volta accertata l’indisponibilità del braccialetto elettronico, purché il pubblico ministero abbia chiesto l’applicazione della custodia carceraria, da sola, in alternativa o cumulativamente ad altre misure. Vale il principio della domanda cautelare [5]: in difetto di un’espressa richiesta dell’organo dell’accusa, al giudice è, comunque, fatto divieto di applicare la custodia cautelare in carcere, sia nel momento genetico della vicenda incidentale ex art. 291 c.p.p. sia in sede di sostituzione ex art. 299 c.p.p. [6]. La “cronica” carenza di dispositivi di controllo a distanza induce, così, il pubblico ministero a propendere sempre per la misura più afflittiva, paradossalmente forzato, nel suo intento, dal potere del giudice di pronunciarsi sulla richiesta cautelare solo in bonam partem.
Inoltre, il giudice è legittimato a sciogliere la medesima alternativa fuori dalle ipotesi in cui il legislatore – palesando una certa sfiducia verso la discrezionalità dell’organo giurisdizionale [7] – ne [continua..]