Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. è conditio sine qua non per assumere l'ufficio di testimone nell'esame dibattimentale ex art. 210, comma 6, c.p.p.: sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite in sua assenza (di Federica Casasole)


La sentenza delle Sezioni Unite, oltre che per i principi di diritto affermati, concernenti l’uno l’obbligatorietà dell’avviso previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p., nell’esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6, c.p.p., l’altro l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in assenza di tale avvertimento, merita condivisione anche per le indicazioni fornite in merito all’interpretazione e applicazione dell’art. 63 c.p.p.

 

The warning extablished in the art. 64, paragraph 3, lett. c) of the criminal procedure code is conditio sine qua non to became witness in the criminal trial: is unusable the deposition obtained ex art. 210, paragraph 6, of the criminal procedure code without this warning

The sentence of the “Sezioni Unite”, as well as for the priciples estabilished, abaut the obligation of the warning ex art. 64, paragraph 3, lett. c) of the criminal procedure code in the examination ex art. 210, paragraph 6, of the criminal procedure code; and about the unusability of the deposition obtained without these warning, is important also for the explains of the art. 63 of the criminal procedure code.

IL CASO DI SPECIE Con ordinanza del due dicembre 2014, la Seconda sezione penale di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito: «se la mancata applicazione – in sede di esame dibattimentale di un imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede – delle disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p. relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito, perché imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, determina[sse] inutilizzabilità, nullità a regime intermedio o altra patologia della deposizione testimoniale [1]». Nel caso di specie la persona offesa del reato di estorsione aveva spontaneamente denunciato alla polizia giudiziaria di aver subito, fin dall’inizio della propria attività lavorativa, imposizioni mafiose volte ad ottenere da lui il c.d. “pizzo”, fornendo altresì i nominativi delle persone che avevano posto in essere gli atti criminosi. Nel racconto agli inquirenti, tuttavia, la vittima aveva taciuto e – su precisa domanda – espressamente negato, il ruolo attivo nelle vicende estorsive di un determinato soggetto; dichiarazione che la persona offesa aveva ribadito anche nell’esame dibattimentale all’interno del procedimento penale a carico di uno dei coimputati (i restanti imputati avevano optato per il giudizio abbreviato). Solamente alla terza audizione, sentito in qualità di parte civile dal proprio difensore, costui aveva affermato la falsità delle precedenti dichiarazioni, ammettendo la partecipazione nel reato anche dell’ulteriore persona. Conseguentemente, il Giudice aveva provveduto ad assolvere l’imputato dal reato ascrittogli, ritenendo che le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa fossero inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.p.p., in quanto dall’istruttoria dibattimentale era emerso come fossero nella disponibilità sia della polizia giudiziaria, che del pubblico ministero concreti elementi per riscontrarne la falsità e, quindi, per procedere con l’esame nelle forme dell’art. 210 c.p.p. Diversamente, nel giudizio abbreviato a carico degli altri coimputati, il G.u.p. aveva emesso sentenza di condanna nei confronti di costoro, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni rilasciate in fase di indagini preliminari dalla persona offesa, riscontrate da ulteriori elementi di prova. E la Corte d’Appello – previa rinnovazione dibattimentale volta ad acquisire i verbali delle deposizioni testimoniali assunte nel procedimento parallelo, a carico dell’imputato che aveva scelto il rito ordinario – aveva confermato il giudizio di responsabilità nei confronti degli appellanti. Secondo i Giudici di secondo grado erano pienamente utilizzabili sia le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia – non [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016