Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Atti a finalità mista, indizi di reato e garanzie difensive. Una sintesi difficile (di Giuseppe Biscardi)


Come noto, l’art. 220 norme coord. c.p.p. stabilisce che, all’atto dell’emersione di indizi di reato, ispezioni e verifiche amministrative debbano essere condotte – per quanto concerne l’indagine su ipotesi criminose – previo allestimento delle forme e garanzie previste dal codice di rito. Il tema centrale è quindi stabilire quando tali indizi debbano considerarsi sussistenti. Specifici aspetti problematici, peraltro, sorgono laddove il procedimento extrapenale riguardi verifiche fiscali che poi sfociano in delitti tributari connotati da soglie di punibilità.

Actions with mixed purposes, crime indicias and defensional guarantees. A difficult balance

As we know, art. 220 of the coordinated criminal procedure code establishes that, when there is serious suspicion that an offence has been committed, administrative inspections and enquiries must be conducted –as far as they concern crimes – with the forms and guarantees provided by the criminal procedure code. The main issue, therefore, is to establish when those indicias emerge. Specific controversial issues arise when any extra-criminal proceeding concerns tax investigations revealing tax crimes with a punishment threshold.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E FUMUS COMMISSI DELICTI Dando vita ad un novum [1] apprezzabile almeno nelle intenzioni, il codice di procedura penale vigente ha inteso disciplinare in modo espresso [2] la questione – complessa e non di rado sfuggente – dell’emersione di indizi di reato nel corso di accertamenti aventi natura extrapenale [3]. Se, tuttavia, si esamina l’elaborazione giurisprudenziale in argomento [4], può dirsi che la previsione normativa in discorso non brilla per chiarezza ed univocità [5], essendo sorti nella prassi rilevanti profili problematici. Eppure, all’apparenza, la soluzione legislativa non sembra tortuosa [6]. Come noto, l’art. 220 norme coord. c.p.p. dispone che, se nel corso di attività ispettive o di vigilanza [7] emergono indizi di reato, gli atti di assicurazione delle fonti di prova [8] devono essere compiuti nel rispetto delle prescrizioni impartite dal codice di procedura penale [9]. Si tratta di opzione aderente a numerosi dicta della giurisprudenza costituzionale [10]. La quale, appunto, ha escluso che le garanzie difensive debbano operare prima di tale emersione [11]; a meno che non si tratti di compiere atti fisiologicamente irripetibili, dei quali deve essere dato previo avviso «all’interessato» [12], posto che gli stessi entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento (art. 223, comma 3, norme coord. c.p.p.) [13]. ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA: QUESTIONI RILEVANTI Un primo tema da esaminare concerne la perimetrazione delle attività nel corso delle quali [14] emergano indizi di reato. A tal riguardo, la giurisprudenza [15] ha tentato di distinguere tra ispezione e vigilanza, ritenendo la prima un’esplicazione del rapporto gerarchico tra ispettore ed ispezionato, e la seconda l’esercizio di poteri pubblici di controllo sul rispetto di obblighi normativi da parte dei soggetti ad essi tenuti [16]. Tuttavia, tale linea di demarcazione non appare sempre netta. Ad esempio, e per quel che qui più interessa [17], la Guardia di Finanza e gli uffici finanziari ispezionano la contabilità del contribuente, anche in loco, e lo fanno al fine di controllare il (id est vigilare sul) rispetto degli obblighi imposti dalla normativa tributaria. Per questa ragione, è necessario che le attività rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 220 norme coord. c.p.p. vengano individuate tramite l’accezione più ampia possibile [18]. Ciò premesso, desta perplessità recente e reiterata giurisprudenza [19] secondo cui l’attività del curatore fallimentare, finalizzata alla presentazione della relazione di cui all’art. 33 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, esula dall’ambito di [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2015