Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Astensione del difensore anche nelle udienze a contraddittorio eventuale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 14 APRILE 2015, N. 15232 – PRES. SANTACROCE; EST. FRANCO

In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente Codice di autoregolamentazione.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO   1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia chiese l’archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento n. 2869/09 R.G.N.R. a carico di omissis e di omissis, indagati per i reati di cui al d.lgs. n. 133 del 1959, art. 19 (recte: d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, art. 19), d.lgs.. 3 aprile 2006, n. 159, art. 279 e art. 590 cod. pen., loro ascritti in relazione, rispettivamente, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni del termovalorizzatore sito in (omissis), nonché alle patologie insorte in alcuni cittadini, ritenute – nella denuncia – querela del (omissis), che aveva dato origine al procedimento – riconducibili alle predette emissioni. A seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalle persone offese dal reato di lesioni colpose, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia fissò per il 17 novembre 2011 l’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p., comma 3. Il 14 novembre 2011, gli avv.ti omissis ed omissis, difensori delle persone offese, depositarono una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie, proclamata per i giorni 14-18 novembre 2011 dalla Giunta dell’Unione Camere Penali con Delib. 24 ottobre 2011. Il 17 novembre 2011 il procedimento venne trattato in udienza in camera di consiglio. Dal relativo verbale risulta: – che l’avv. omissis, presente anche in sostituzione dell’avv. omissis e di altri difensori delle persone offese, ribadì la dichiarazione di astensione, chiedendo un rinvio della trattazione; – che l’avv. omissis, in sostituzione del difensore di fiducia degli indagati, dichiarò, a propria volta, di aderire all’astensione dalle udienze; – che il G.i.p. emise ordinanza con cui rigettò la richiesta di rinvio e dispose procedersi, osservando che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che le parti siano sentite solo se compaiono; – che il difensore delle persone offese formulò una ulteriore richiesta di rinvio, rigettata dal G.i.p. con richiamo all’ordinanza appena emessa; – che il difensore degli indagati, invece, rinunciò alla dichiarazione di astensione e chiese di discutere la causa, insistendo per l’accoglimento della richiesta di archiviazione. Con ordinanza del 18 novembre 2011 il G.i.p. dispose l’archiviazione per insussistenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, sia per le contravvenzioni e sia per lesioni colpose, difettando elementi univocamente idonei a provare l’esistenza di un nesso eziologico tra il danno lamentato e le violazioni [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015