<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'astensione degli avvocati tra punti fermi e qualche impasse (di Eva Mariucci)


In tema di sciopero degli avvocati, le Sezioni Unite consacrano l’auspicata uniformità di disciplina tra udienze partecipate e a contraddittorio eventuale, segnando un passo importante per l’esercizio delle prerogative della classe forense, e cristallizzando una volta per tutte la “consistenza” costituzionale del diritto di astensione.

Old questions and new statements about lawyers' strike

Italian Supreme Court of Cassation, in order to solve a long-standing conflict of interpretation about lawyers’ strike, asserted constitutional value of this right (art. 18 Italian Constitution); lawyers can ask for hearing’s postponement even if their presence isn’t necessary.

QUAESTIO IURIS La sentenza in commento si impone nel panorama giurisprudenziale in tema di astensione del difensore, poiché, per la prima volta, le Sezioni Unite riconoscono valore ex se al diritto di aderire alla manifestazione collettiva e ad ottenere il rinvio della trattazione, anche quando la partecipazione in udienza del patrocinatore non è obbligatoria. In passato, non sono certo mancate pronunce di legittimità tese ad accordare tutela alla scelta di astenersi per ragioni corporative, ma il c.d. “diritto al rinvio” non aveva ancora trovato riconoscimento per le udienze camerali a contraddittorio eventuale. L’odierna presa di posizione risolve la questione esegetica, ponendosi altresì in continuità (logica) rispetto a pregresse pronunzie – pure a Sezioni Unite – che avevano affrontato altri discussi profili della disciplina [1]. In particolare, il substrato argomentativo da cui muove la Corte è quello già tracciato da una recente statuizione [2], che ha avuto il pregio di fissare due punti fermi: la definitiva qualificazione giuridica dell’istituto e il valore precettivo erga omnes delle disposizioni contenute nel Codice di autoregolamentazione forense. LA “CONSISTENZA” COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI ASTENSIONE Uno dei punti nevralgici all’attenzione del Supremo Consesso è stato, ancora una volta, quello della qualificazione giuridica del diritto. L’argomento, come accennato, era stato già risolto, pochi mesi or sono, sempre dalle Sezioni Unite che, proprio nelle more della pubblicazione della decisione in commento, avevano chiarito la natura della posizione giuridica de qua. Secondo tale pronuncia, il diritto di adesione deve essere inteso quale diritto costituzionale; opzione ermeneutica inaugurata dai giudici della Consulta nella sentenza n. 171 del 1996 [3]. In tale decisione, infatti, il Giudice delle leggi prospettò la sostanza costituzionale dell’ade­sione, quale espressione del generale diritto di libertà di associazione, ai sensi dell’art. 18 Cost.; avvertendo, altresì, della necessità di giungere, per via legislativa, ad un effettivo contemperamento con gli altri valori di rango primario, tra cui quelli consacrati negli artt. 2 e 24 Cost. Nondimeno, il contrasto interpretativo si è protratto sino ad oggi: da qui l’esigenza di rimettere la questione al collegio unificato, al fine di definire l’inquadramento dell’astensione nella cornice del legittimo impedimento ovvero in quella di un diritto ad autonoma rilevanza costituzionale. La questione non è di poco conto, atteso che, nella fattispecie concreta alla base del ricorso di legittimità, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di rinvio sollevata dalla difesa della persona offesa, proprio sull’assunto [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015